Ordinanza 202/2000 (ECLI:IT:COST:2000:202)
Massima numero 25413
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
08/06/2000; Decisione del
08/06/2000
Deposito del 16/06/2000; Pubblicazione in G. U. 21/06/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Entrate pubbliche non tributarie - Riscossione coattiva - Rinvio alle norme per la riscossione delle imposte dirette - Crediti dell'ente autonomo per l'acquedotto pugliese - Inammissibilità delle opposizioni all'esecuzione (ai sensi degli artt. 615-618 cod. proc. civ.) - Asserita lesione del diritto di difesa e della tutela giurisdizionale, con ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli utenti di altri servizi pubblici non soggetti alla riscossione esattoriale - Sopravvenuto mutamento complessivo del quadro normativo di riferimento - Riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
Entrate pubbliche non tributarie - Riscossione coattiva - Rinvio alle norme per la riscossione delle imposte dirette - Crediti dell'ente autonomo per l'acquedotto pugliese - Inammissibilità delle opposizioni all'esecuzione (ai sensi degli artt. 615-618 cod. proc. civ.) - Asserita lesione del diritto di difesa e della tutela giurisdizionale, con ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli utenti di altri servizi pubblici non soggetti alla riscossione esattoriale - Sopravvenuto mutamento complessivo del quadro normativo di riferimento - Riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
Testo
Restituzione degli atti ai giudici rimettenti perche' riesaminino - alla luce del complessivo mutamento del quadro normativo di riferimento in materia di riscossione coattiva delle entrate dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, determinato dallo 'ius superveniens' rappresentato dal d.lgs. 11 maggio 1999, n. 141 e dal d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 - la perdurante rilevanza delle questioni di legittimita' costituzionale: a) dello art. 54, secondo comma, del d.P.R. 25 settembre 1973, n. 603 ['recte': 602], censurato - in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 113, primo e secondo comma, della Costituzione - nella parte in cui esclude l'ammissibilita' dell'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi per contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata relativamente ad entrate pubbliche non aventi natura tributaria; b) dell'art. 1 della legge 13 dicembre 1928, n. 3233 nonche' degli artt. 11 e 11-'bis' della legge 23 settembre 1920, n. 1365 (di conversione del r.d.l. 19 ottobre 1919, n. 2060), come modificati dal predetto art. 1, censurati in riferimento agli artt. 3 e 21 della Costituzione, nella parte in cui, rinviando alle norme previste per la riscossione delle imposte dirette per la soddisfazione dei crediti non tributari dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese (e in particolare agli artt. 53 e 54 del d.P.R. 602 del 1973), impediscono al debitore, in caso di contestazione dell'esistenza o dell'entita' del credito, di proporre opposzione all'esecuzione dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria. Precedenti: ord. nn. 439/1999 e 441/1999 richiamate in quanto ispirate alla medesima 'ratio decidendi' della presente ordinanza. L.T.
Restituzione degli atti ai giudici rimettenti perche' riesaminino - alla luce del complessivo mutamento del quadro normativo di riferimento in materia di riscossione coattiva delle entrate dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, determinato dallo 'ius superveniens' rappresentato dal d.lgs. 11 maggio 1999, n. 141 e dal d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 - la perdurante rilevanza delle questioni di legittimita' costituzionale: a) dello art. 54, secondo comma, del d.P.R. 25 settembre 1973, n. 603 ['recte': 602], censurato - in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 113, primo e secondo comma, della Costituzione - nella parte in cui esclude l'ammissibilita' dell'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi per contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata relativamente ad entrate pubbliche non aventi natura tributaria; b) dell'art. 1 della legge 13 dicembre 1928, n. 3233 nonche' degli artt. 11 e 11-'bis' della legge 23 settembre 1920, n. 1365 (di conversione del r.d.l. 19 ottobre 1919, n. 2060), come modificati dal predetto art. 1, censurati in riferimento agli artt. 3 e 21 della Costituzione, nella parte in cui, rinviando alle norme previste per la riscossione delle imposte dirette per la soddisfazione dei crediti non tributari dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese (e in particolare agli artt. 53 e 54 del d.P.R. 602 del 1973), impediscono al debitore, in caso di contestazione dell'esistenza o dell'entita' del credito, di proporre opposzione all'esecuzione dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria. Precedenti: ord. nn. 439/1999 e 441/1999 richiamate in quanto ispirate alla medesima 'ratio decidendi' della presente ordinanza. L.T.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 113
co. 1
Costituzione
art. 113
co. 2
Altri parametri e norme interposte