Ordinanza 203/2000 (ECLI:IT:COST:2000:203)
Massima numero 25414
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del  08/06/2000;  Decisione del  08/06/2000
Deposito del 16/06/2000; Pubblicazione in G. U. 21/06/2000
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Entrate pubbliche non tributarie - Riscossione coattiva - Rinvio alle norme per la riscossione delle imposte dirette - Riscossione delle somme dovute per l'occupazione abusiva di beni demaniali - Improponibilità delle opposizioni all'esecuzione (ai sensi degli artt. 615-617 cod. proc. civ.) e inammissibilita' della sospensione della procedura esecutiva - Asserita, ingiustificata, limitazione del diritto di difesa con disparità di trattamento conseguente alla determinazione unilaterale e autoritativa del credito da parte della pubblica amministrazione - Sopravvenuto mutamento complessivo del quadro normativo di riferimento - Riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

Testo
Restituzione degli atti al giudice rimettente perche' riesamini - alla luce del complessivo mutamento del quadro normativo di riferimento determinato dal d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 e dal d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112 (di riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo e del relativo servizio nazionale) - la perdurante rilevanza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 237, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui, prevedendo che alla riscossione coattiva delle somme dovute per l'utilizzazione, anche senza titolo, di beni demaniali e patrimoniali dello Stato si applicano le disposizioni contenute nell'art. 67 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 (il quale, a sua volta, richiama le disposizioni relative alla riscossione dei tributi), rende applicabile l'art. 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (che prevede che le opposizioni regolate dagli articoli dal 615 al 618 cod. proc. civ., non sono ammesse) e, quindi, attribuisce il potere di sospendere l'esecuzione in via esclusiva all'intendente di finanza. L.T.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte