Ordinanza 205/2000 (ECLI:IT:COST:2000:205)
Massima numero 25416
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
08/06/2000; Decisione del
08/06/2000
Deposito del 16/06/2000; Pubblicazione in G. U. 21/06/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Imposte e tasse - Tasse automobilistiche erariali e regionali - Riscossione coattiva - Inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione (art. 615 cod. proc. civ.) e della sospensione cautelare - Asserita, irragionevole, limitazione della tutela giurisdizionale e disparità di trattamento dei contribuenti - Sopravvenuto complessivo mutamento del quadro normativo di riferimento - Riesame della rilevanza - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Imposte e tasse - Tasse automobilistiche erariali e regionali - Riscossione coattiva - Inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione (art. 615 cod. proc. civ.) e della sospensione cautelare - Asserita, irragionevole, limitazione della tutela giurisdizionale e disparità di trattamento dei contribuenti - Sopravvenuto complessivo mutamento del quadro normativo di riferimento - Riesame della rilevanza - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Testo
Restituzione degli atti al giudice rimettente perche' riesamini - alla luce degli artt. 16, 57, 60 e 29 dell'intervenuto decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, nonche' dell'art. 68 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, che ha abrogato il d.P.R. denunziato - la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 67, primo comma, del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, nella parte in cui, attribuendo la riscossione delle tasse automobilistiche erariali e regionali ai concessionari del servizio di riscossione, rende applicabile alla medesima l'art. 54, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, il quale stabilisce l'inammissibilita' dell'opposizione disciplinata dall'art. 615, del codice di procedura civile. A.M.M.
Restituzione degli atti al giudice rimettente perche' riesamini - alla luce degli artt. 16, 57, 60 e 29 dell'intervenuto decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, nonche' dell'art. 68 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, che ha abrogato il d.P.R. denunziato - la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 67, primo comma, del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, nella parte in cui, attribuendo la riscossione delle tasse automobilistiche erariali e regionali ai concessionari del servizio di riscossione, rende applicabile alla medesima l'art. 54, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, il quale stabilisce l'inammissibilita' dell'opposizione disciplinata dall'art. 615, del codice di procedura civile. A.M.M.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte