Ordinanza 206/2000 (ECLI:IT:COST:2000:206)
Massima numero 25417
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
08/06/2000; Decisione del
08/06/2000
Deposito del 16/06/2000; Pubblicazione in G. U. 21/06/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Entrate pubbliche non tributarie - Infrazioni al codice della strada - Sanzioni amministrative pecuniarie - Riscossione coattiva - Improponibilità delle opposizioni all'esecuzione (ex artt. 615 e 617 cod. proc. civ.) - Asserita, non ragionevole, limitazione del diritto di difesa del debitore - Mancata presa in considerazione, da parte del rimettente, del mutamento del quadro normativo di riferimento - Carenza di motivazione al riguardo - Manifesta inammissibilità della questione.
Entrate pubbliche non tributarie - Infrazioni al codice della strada - Sanzioni amministrative pecuniarie - Riscossione coattiva - Improponibilità delle opposizioni all'esecuzione (ex artt. 615 e 617 cod. proc. civ.) - Asserita, non ragionevole, limitazione del diritto di difesa del debitore - Mancata presa in considerazione, da parte del rimettente, del mutamento del quadro normativo di riferimento - Carenza di motivazione al riguardo - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilita', per difetto di motivazione sulla rilevanza, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 206 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, denunziato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui disciplina la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata per violazione delle norme del codice della strada, mediante rinvio all'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il quale, a sua volta, rinvia all'art. 54, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. A.M.M.
Manifesta inammissibilita', per difetto di motivazione sulla rilevanza, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 206 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, denunziato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui disciplina la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata per violazione delle norme del codice della strada, mediante rinvio all'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il quale, a sua volta, rinvia all'art. 54, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. A.M.M.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte