Sentenza 209/2000 (ECLI:IT:COST:2000:209)
Massima numero 25420
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GUIZZI - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
08/06/2000; Decisione del
08/06/2000
Deposito del 16/06/2000; Pubblicazione in G. U. 21/06/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Regione veneto - Trasporti pubblici - Città di venezia - Disciplina regionale - Servizio pubblico non di linea nelle acque di navigazione interna - Attribuzione al regolamento comunale del potere di fissare la potenza dei motori installati a bordo dei natanti adibiti al servizio - Ritenuta riconducibilità della legge regionale alla materia della sicurezza della navigazione e dei natanti attribuita alla competenza statale, nonche' lamentata sua irragionevolezza con lesione della libertà di iniziativa economica - Non fondatezza della questione.
Regione veneto - Trasporti pubblici - Città di venezia - Disciplina regionale - Servizio pubblico non di linea nelle acque di navigazione interna - Attribuzione al regolamento comunale del potere di fissare la potenza dei motori installati a bordo dei natanti adibiti al servizio - Ritenuta riconducibilità della legge regionale alla materia della sicurezza della navigazione e dei natanti attribuita alla competenza statale, nonche' lamentata sua irragionevolezza con lesione della libertà di iniziativa economica - Non fondatezza della questione.
Testo
La legge della regione Veneto 30 dicembre 1993, n. 63, recante norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea e per il servizio pubblico di gondola nella citta' di Venezia, riflette la doverosa considerazione di una pluralita' di interessi ed investe una molteplicita' di competenze degli enti territoriali - non solo in materia di trasporti di interesse regionale e locale, di servizi di trasporto di persone non di linea e di navigazione nelle acque interne - nell'esplicazione delle quali le amministrazioni, regionale e locale, debbono tener conto delle concorrenti, interferenti esigenze di tutela ambientale e del patrimonio di interesse storico. Per cui non pertinente e', nella specie, l'invocazione della riserva di competenza statale in materia di sicurezza dei natanti e non puo' dirsi, quindi, per tal profilo violato, l'art. 117 Costituzione. Ne' e' fondata l'ulteriore sollevata questione di costituzionalita' della predetta legge n. 63 del 1993 in relazione agli artt. 3 e 41 Costituzione, poiche' la lamentata irragionevolezza del limite massimo di potenza dei motori (asseritamente lesivo della liberta' di iniziativa economica), stabilito dal regolamento comunale, non puo' essere imputata alla legge medesima, la quale, nel conferire al Comune la potesta' regolamentare contestata, non puo' averlo con cio' autorizzato a disporre 'contra Constitutionem'. Con la conseguenza che i vizi denunciati, ove accertati, inficerebbero, appunto, non la legge ma, il regolamento locale approvato in attuazione di essa. - v., in tema di ripartizione di competenze tra Stato e regioni nella materia di trasporti, le sentenze nn. 30/1998 e 135/1997. V. anche, sulla coesistenza di competenze statali e regionali nella materia della salvaguardia ambientale di Venezia, la sentenza n. 54/2000. A.M.M.
La legge della regione Veneto 30 dicembre 1993, n. 63, recante norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea e per il servizio pubblico di gondola nella citta' di Venezia, riflette la doverosa considerazione di una pluralita' di interessi ed investe una molteplicita' di competenze degli enti territoriali - non solo in materia di trasporti di interesse regionale e locale, di servizi di trasporto di persone non di linea e di navigazione nelle acque interne - nell'esplicazione delle quali le amministrazioni, regionale e locale, debbono tener conto delle concorrenti, interferenti esigenze di tutela ambientale e del patrimonio di interesse storico. Per cui non pertinente e', nella specie, l'invocazione della riserva di competenza statale in materia di sicurezza dei natanti e non puo' dirsi, quindi, per tal profilo violato, l'art. 117 Costituzione. Ne' e' fondata l'ulteriore sollevata questione di costituzionalita' della predetta legge n. 63 del 1993 in relazione agli artt. 3 e 41 Costituzione, poiche' la lamentata irragionevolezza del limite massimo di potenza dei motori (asseritamente lesivo della liberta' di iniziativa economica), stabilito dal regolamento comunale, non puo' essere imputata alla legge medesima, la quale, nel conferire al Comune la potesta' regolamentare contestata, non puo' averlo con cio' autorizzato a disporre 'contra Constitutionem'. Con la conseguenza che i vizi denunciati, ove accertati, inficerebbero, appunto, non la legge ma, il regolamento locale approvato in attuazione di essa. - v., in tema di ripartizione di competenze tra Stato e regioni nella materia di trasporti, le sentenze nn. 30/1998 e 135/1997. V. anche, sulla coesistenza di competenze statali e regionali nella materia della salvaguardia ambientale di Venezia, la sentenza n. 54/2000. A.M.M.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte