Sentenza 90/2022 (ECLI:IT:COST:2022:90)
Massima numero 44699
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente AMATO  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  25/01/2022;  Decisione del  25/01/2022
Deposito del 11/04/2022; Pubblicazione in G. U. 13/04/2022
Massime associate alla pronuncia:  44697  44698  44700  44701


Titolo
Giudizio costituzionale per confitto di attribuzione tra enti - Requisito oggettivo - Possibilità, per il ricorrente, di impugnare anche gli atti preparatori o non definitivi, con esclusione di quelli meramente consequenziali. (Classif. 115005).

Testo
Nel giudizio per conflitto di attribuzione fra enti è rimesso alla Regione ricorrente scegliere contro quale atto promuovere il conflitto, entro il termine di cui all'art. 39, secondo comma, della legge n. 87 del 1953, con esclusione degli atti meramente consequenziali (esecutivi, confermativi o meramente riproduttivi). Essa ha quindi la possibilità di presentare ricorso anche avverso un atto preparatorio o non definitivo - diretto, in ogni caso, ad esprimere in modo chiaro ed inequivoco la pretesa di esercitare una data competenza -, il cui svolgimento possa determinare una invasione nella altrui sfera di attribuzioni o, comunque, una menomazione altrettanto attuale delle possibilità di esercizio della medesima. (Precedenti: S. 146/2018 - mass. 41410; S. 36/2018 - mass. 39873; S. 130/2014 - mass. 37935; S. 382/2006 - mass. 30780; S. 211/1994 - mass. 20547; S. 771/1988 - mass. 13410; O. 175/2020 - mass. 42349).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 39    co. 2