Ordinanza 211/2000 (ECLI:IT:COST:2000:211)
Massima numero 25423
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente MIRABELLI - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
08/06/2000; Decisione del
08/06/2000
Deposito del 19/06/2000; Pubblicazione in G. U. 28/06/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Credito e risparmio - Interessi - Clausole relative alla maturazione di interessi sugli interessi - Validità ed efficacia - Disciplina adottata con decreto legislativo - Conflitto di attribuzione tra poteri dello stato - Ricorso del tribunale di brindisi nei confronti del governo - Asserito eccesso di delega, con violazione di funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario - Delibazione preliminare di ammissibilità del ricorso - Impropria utilizzazione del conflitto - Inammissibilita'.
Credito e risparmio - Interessi - Clausole relative alla maturazione di interessi sugli interessi - Validità ed efficacia - Disciplina adottata con decreto legislativo - Conflitto di attribuzione tra poteri dello stato - Ricorso del tribunale di brindisi nei confronti del governo - Asserito eccesso di delega, con violazione di funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario - Delibazione preliminare di ammissibilità del ricorso - Impropria utilizzazione del conflitto - Inammissibilita'.
Testo
E' inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, proposto dal Tribunale di Brindisi nei confronti del Governo, in relazione al decreto legislativo da quest'ultimo adottato e disciplinante la validita' e l'efficacia delle clausole sulla capitalizzazione trimestrale contenute nei contratti stipulati dalle banche (anteriori alla delibera del comitato interministeriale per il credito e il risparmio), cui si imputa l'eccesso di delega rispetto ai criteri e limiti temporali fissati nella legge di delega (n. 142 del 1992) e la violazione di funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario; infatti nei confronti delle leggi (e degli atti equiparati) non puo' essere utilizzato lo strumento del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, che e' posto a garanzia dell'ordine costituzionale delle competenze ma, invece, il giudizio incidentale di legittimita' costituzionale; specialmente quando, come nel caso in esame, la legge (o l'atto equiparato) detti una disciplina destinata a trovare applicazione in giudizio e che puo', proprio nel corso di un giudizio, essere denunciata dal giudice perche' ne sia verificata la legittimita' costituzionale. - v. anche sentenze (richiamate) n. 457/1999, n. 409/1989 e ordinanza n. 398/1999.
E' inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, proposto dal Tribunale di Brindisi nei confronti del Governo, in relazione al decreto legislativo da quest'ultimo adottato e disciplinante la validita' e l'efficacia delle clausole sulla capitalizzazione trimestrale contenute nei contratti stipulati dalle banche (anteriori alla delibera del comitato interministeriale per il credito e il risparmio), cui si imputa l'eccesso di delega rispetto ai criteri e limiti temporali fissati nella legge di delega (n. 142 del 1992) e la violazione di funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario; infatti nei confronti delle leggi (e degli atti equiparati) non puo' essere utilizzato lo strumento del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, che e' posto a garanzia dell'ordine costituzionale delle competenze ma, invece, il giudizio incidentale di legittimita' costituzionale; specialmente quando, come nel caso in esame, la legge (o l'atto equiparato) detti una disciplina destinata a trovare applicazione in giudizio e che puo', proprio nel corso di un giudizio, essere denunciata dal giudice perche' ne sia verificata la legittimita' costituzionale. - v. anche sentenze (richiamate) n. 457/1999, n. 409/1989 e ordinanza n. 398/1999.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 102
Costituzione
art. 104
Altri parametri e norme interposte
legge 18/02/1992
n. 142
art. 25
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
legge 11/03/1953
n. 87
art. 38