Ordinanza 212/2000 (ECLI:IT:COST:2000:212)
Massima numero 25425
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
08/06/2000; Decisione del
08/06/2000
Deposito del 19/06/2000; Pubblicazione in G. U. 28/06/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Sanita' pubblica - Attività trasfusionali relative al sangue umano e produzione di plasmaderivati - Violazione di legge - Ritenuta individuazione delle condotte incriminate attraverso il rinvio a normativa di fonte secondaria - Asserita lesione del principio di tassatività della fattispecie penale - Omessa indicazione dei termini della fattispecie concreta oggetto del giudizio principale - Manifesta inammissibilità della questione.
Sanita' pubblica - Attività trasfusionali relative al sangue umano e produzione di plasmaderivati - Violazione di legge - Ritenuta individuazione delle condotte incriminate attraverso il rinvio a normativa di fonte secondaria - Asserita lesione del principio di tassatività della fattispecie penale - Omessa indicazione dei termini della fattispecie concreta oggetto del giudizio principale - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilita' - per omessa indicazione dei termini della fattispecie concreta oggetto del giudizio principale - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17 della legge 4 maggio 1990, n. 107, censurato, in riferimento all'art. 25 della Costituzione, in quanto identificherebbe le condotte concretanti le fattispecie criminose ivi previste (attinenti alle attivita' trasfusionali relative al sangue umano e alla produzione di plasmaderivati) facendo riferimento a comportamenti la cui illiceita' deriverebbe dal loro contrasto con altra e diversa previsione normativa di fonte secondaria, ossia con il d.m. 27 dicembre 1990 che ha dato attuazione alla citata legge n. 107 del 1990. L.T.
Manifesta inammissibilita' - per omessa indicazione dei termini della fattispecie concreta oggetto del giudizio principale - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17 della legge 4 maggio 1990, n. 107, censurato, in riferimento all'art. 25 della Costituzione, in quanto identificherebbe le condotte concretanti le fattispecie criminose ivi previste (attinenti alle attivita' trasfusionali relative al sangue umano e alla produzione di plasmaderivati) facendo riferimento a comportamenti la cui illiceita' deriverebbe dal loro contrasto con altra e diversa previsione normativa di fonte secondaria, ossia con il d.m. 27 dicembre 1990 che ha dato attuazione alla citata legge n. 107 del 1990. L.T.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
Altri parametri e norme interposte