Ordinanza 213/2000 (ECLI:IT:COST:2000:213)
Massima numero 25426
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
08/06/2000; Decisione del
08/06/2000
Deposito del 19/06/2000; Pubblicazione in G. U. 28/06/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Sanita' pubblica - Attività trasfusionali relative al sangue umano e produzione di plasmaderivati - Violazione di legge - Trattamento sanzionatorio - Minimo edittale e pena accessoria della interdizione dall'esercizio della professione sanitaria - Lamentata, irragionevole, parificazione di condotte di diverso disvalore, con lesione del principio di proporzionalità e della funzione rieducativa della pena - Erroneita' del presupposto interpretativo assunto dal rimettente - Esercizio della discrezionalità legislativa non eccedente l'ambito consentito - Manifesta infondatezza della questione.
Sanita' pubblica - Attività trasfusionali relative al sangue umano e produzione di plasmaderivati - Violazione di legge - Trattamento sanzionatorio - Minimo edittale e pena accessoria della interdizione dall'esercizio della professione sanitaria - Lamentata, irragionevole, parificazione di condotte di diverso disvalore, con lesione del principio di proporzionalità e della funzione rieducativa della pena - Erroneita' del presupposto interpretativo assunto dal rimettente - Esercizio della discrezionalità legislativa non eccedente l'ambito consentito - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17 della legge 4 maggio 1990, n. 107, censurato, in riferimento agli artt. 3, comma primo e 27, comma terzo, della Costituzione, nella parte in cui prevede indistintamente la pena della reclusione da uno a tre anni e la multa da lire 400.000 a lire 20.000.000, nonche' l'interdizione dall'esercizio della professione sanitaria per un periodo non inferiore ad anni due, per condotte attinenti le attivita' trasfusionali relative al sangue umano e la produzione di plasmoderivati assai differenziate, il cui disvalore sociale puo' anche essere manifestamente disomonogeneo. Va infatti, osservato che: a) la disposizione censurata, facendo espresso riferimento a comportamenti commessi "in violazione delle norme di legge" non puo' essere letta (come gia' affermato da questa Corte nella ordinanza n. 311 del 1998) come norma penale in bianco, volta ad autorizzare integrazioni di se' medesima con norme poste da fonti secondarie, quali i decreti ministeriali emanati in attuazione della legge n. 107 del 1990, sicche', sotto il profilo della previsione dell'applicabilita' della medesima sanzione penale, anche a comportamenti costituenti violazione dei suddetti regolamenti attuativi, e' evidente l'erroneita' del presupposto interpretativo dal quale procede il rimettente; b) non si rinviene alcuna violazione dell'art. 3 della Costituzione anche se la sfera di appliczione dell'art. 17 impugnato viene correttamente circoscritta alle sole violazioni delle norme di legge in quanto, in primo luogo, considerata la particolare importanza del bene protetto, non puo' dirsi che il legislatore, nel prevedere un trattamento sanzionatorio severo, abiia ecceduto i limiti della propria discrezionalita', in secondo luogo - come questa Corte ha piu' volte affermato - nell'ipotesi in cui una pluralita' di condotte diverse per struttura e disvalore siano comprese nella medesima fattispecie incriminatrice, e' il giudice che ha il compito di fare emergere in concreto la diversa gravita' delle varie sottospecie e di graduare su questa base, nel rispetto dei minimi edittali, la pena da erogare; c) non puo' dirsi violato neppure l'art. 27, comma terzo, della Costituzione non risultando, per le medesime ragioni ora esposte, alcuna sproporzione tra l'entita' della sanzione penale e il disvalore dell'illecito commesso. - ord. n. 311/1998 con la quale e' stata dichiarata la manifesta inammissibilita' di identica questione sollevata dal medesimo rimettente (per difetto di motivazione sulla rilevanza) ed e' stato escluso che la disposizione censurata potesse essere letta come norma penale in bianco. - ord. nn. 145/1998, 456/1997, 220/1996 e sent. n. 281/1991 nelle quali si e' affermato che nell'ipotesi in cui una pluralita' di condotte diverse per struttura e disvalore sociale siano comprese nella medesima fattispecie incriminatrice non si configura alcuna violazione dell'art. 3 Cost. in quanto la diversa gravita' dei comportamenti emerge attraverso la definizione della pena da irrogare in concreto, affidata al giudice. L.T.
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17 della legge 4 maggio 1990, n. 107, censurato, in riferimento agli artt. 3, comma primo e 27, comma terzo, della Costituzione, nella parte in cui prevede indistintamente la pena della reclusione da uno a tre anni e la multa da lire 400.000 a lire 20.000.000, nonche' l'interdizione dall'esercizio della professione sanitaria per un periodo non inferiore ad anni due, per condotte attinenti le attivita' trasfusionali relative al sangue umano e la produzione di plasmoderivati assai differenziate, il cui disvalore sociale puo' anche essere manifestamente disomonogeneo. Va infatti, osservato che: a) la disposizione censurata, facendo espresso riferimento a comportamenti commessi "in violazione delle norme di legge" non puo' essere letta (come gia' affermato da questa Corte nella ordinanza n. 311 del 1998) come norma penale in bianco, volta ad autorizzare integrazioni di se' medesima con norme poste da fonti secondarie, quali i decreti ministeriali emanati in attuazione della legge n. 107 del 1990, sicche', sotto il profilo della previsione dell'applicabilita' della medesima sanzione penale, anche a comportamenti costituenti violazione dei suddetti regolamenti attuativi, e' evidente l'erroneita' del presupposto interpretativo dal quale procede il rimettente; b) non si rinviene alcuna violazione dell'art. 3 della Costituzione anche se la sfera di appliczione dell'art. 17 impugnato viene correttamente circoscritta alle sole violazioni delle norme di legge in quanto, in primo luogo, considerata la particolare importanza del bene protetto, non puo' dirsi che il legislatore, nel prevedere un trattamento sanzionatorio severo, abiia ecceduto i limiti della propria discrezionalita', in secondo luogo - come questa Corte ha piu' volte affermato - nell'ipotesi in cui una pluralita' di condotte diverse per struttura e disvalore siano comprese nella medesima fattispecie incriminatrice, e' il giudice che ha il compito di fare emergere in concreto la diversa gravita' delle varie sottospecie e di graduare su questa base, nel rispetto dei minimi edittali, la pena da erogare; c) non puo' dirsi violato neppure l'art. 27, comma terzo, della Costituzione non risultando, per le medesime ragioni ora esposte, alcuna sproporzione tra l'entita' della sanzione penale e il disvalore dell'illecito commesso. - ord. n. 311/1998 con la quale e' stata dichiarata la manifesta inammissibilita' di identica questione sollevata dal medesimo rimettente (per difetto di motivazione sulla rilevanza) ed e' stato escluso che la disposizione censurata potesse essere letta come norma penale in bianco. - ord. nn. 145/1998, 456/1997, 220/1996 e sent. n. 281/1991 nelle quali si e' affermato che nell'ipotesi in cui una pluralita' di condotte diverse per struttura e disvalore sociale siano comprese nella medesima fattispecie incriminatrice non si configura alcuna violazione dell'art. 3 Cost. in quanto la diversa gravita' dei comportamenti emerge attraverso la definizione della pena da irrogare in concreto, affidata al giudice. L.T.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 27
co. 3
Altri parametri e norme interposte