Ordinanza 214/2000 (ECLI:IT:COST:2000:214)
Massima numero 25427
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
08/06/2000; Decisione del
08/06/2000
Deposito del 19/06/2000; Pubblicazione in G. U. 28/06/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Misure cautelari personali - Custodia cautelare in carcere - Durata massima - Regressione del procedimento a fase o grado diversi di giudizio o rinvio ad altro giudice - Possibilità di scarcerazione per superamento del doppio del termine di fase - Omessa previsione - Lamentata violazione del principio di eguaglianza - Manifesta infondatezza della questione.
Processo penale - Misure cautelari personali - Custodia cautelare in carcere - Durata massima - Regressione del procedimento a fase o grado diversi di giudizio o rinvio ad altro giudice - Possibilità di scarcerazione per superamento del doppio del termine di fase - Omessa previsione - Lamentata violazione del principio di eguaglianza - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 303, comma 4, cod. proc. pen., censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, oltre al superamento complessivo della durata massima della custodia cautelare, possa essere causa di scarcerazione anche il superamento del doppio del termine di fase, allorche' si verifichi la situazione descritta dal comma 2 dello stesso art. 303 (e cioe' nel caso in cui, a seguito dell'annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione e per altra causa, il procedimento regredisca a una fase o a un grado di giudizio diversi, ovvero sia inviato ad altro giudice). Va, infatti, osservato che la questione e' gia' stata dichiarata non fondata nei sensi di cui in motivazione nella sentenza di questa Corte n. 292 del 1998 e manifestamente infondata nell'ordinanza n. 429 del 1999, nella quale ultima si e' rilevato come la soluzione interpretativa prospettata dai rimettenti non intaccasse la validita' degli argomenti svolti nella sentenza n. 292 del 1998. Cio' va ribadito precisando che ad una diversa considerazione della questione non inducono orientamenti tra loro contrastanti, anche della Corte di cassazione, antecedenti e successivi alle citate pronunce di questa Corte.
- sentenza n. 292/1998 e ordinanza n. 429/1999, precedenti specifici. L.T.
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 303, comma 4, cod. proc. pen., censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, oltre al superamento complessivo della durata massima della custodia cautelare, possa essere causa di scarcerazione anche il superamento del doppio del termine di fase, allorche' si verifichi la situazione descritta dal comma 2 dello stesso art. 303 (e cioe' nel caso in cui, a seguito dell'annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione e per altra causa, il procedimento regredisca a una fase o a un grado di giudizio diversi, ovvero sia inviato ad altro giudice). Va, infatti, osservato che la questione e' gia' stata dichiarata non fondata nei sensi di cui in motivazione nella sentenza di questa Corte n. 292 del 1998 e manifestamente infondata nell'ordinanza n. 429 del 1999, nella quale ultima si e' rilevato come la soluzione interpretativa prospettata dai rimettenti non intaccasse la validita' degli argomenti svolti nella sentenza n. 292 del 1998. Cio' va ribadito precisando che ad una diversa considerazione della questione non inducono orientamenti tra loro contrastanti, anche della Corte di cassazione, antecedenti e successivi alle citate pronunce di questa Corte.
- sentenza n. 292/1998 e ordinanza n. 429/1999, precedenti specifici. L.T.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale 1930
n. 0
art. 303
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte