Ordinanza 215/2000 (ECLI:IT:COST:2000:215)
Massima numero 25428
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  08/06/2000;  Decisione del  08/06/2000
Deposito del 19/06/2000; Pubblicazione in G. U. 28/06/2000
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Imposta di registro - Parti in causa - Pagamento solidale dell'imposta e inapplicabilità della surrogazione nelle ragioni, azioni e privilegi spettanti all'amministrazione, per le parti che hanno assolto l'obbligo di pagamento - Prospettata, irragionevole, equiparazione delle parti del contratto e delle parti in causa, con lesione del diritto di agire in giudizio - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 57, comma 1, e 58, comma 1, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nelle parti relative alla previsione della solidarieta' nel pagamento dell'imposta di registro tra le parti in causa e alla mancata previsione della surrogazione a favore delle parti in causa che hanno pagato l'imposta stessa nelle ragioni, azioni e ai privilegi spettanti all'amministrazione finanziaria. Va, infatti, osservato che: a) la solidarieta' risulta perfettamente conforme ai principi piu' volte affermati da questa Corte in ordine alle disposizioni legislative prevedenti la solidarieta' in materia di imposte indirette in quanto e' giusticata da rapporti giuridico-economici tra gli obbligati idonei alla configurazione di motivazioni unitarie e che, quindi, ben possono ragionevolmente comportare il suddetto vincolo, in evidente parellelismo con quanto si verfica per le parti del contratto; b) il rischio per l'attore vittorioso di dover pagare l'imposta di registro, se rientra nel generale calcolo di convenienza dell'esercizio dell'azione giudiziaria, non si traduce, percio' solo, in un impedimento alla tutela giurisdizionale dei propri diritti; c) l'inapplicabilita' alle parti in causa della surrogazione non rende incostituzionale la previsione della solidarieta', di cui si e' detto, restando comunque salva la possibilita' per le stesse parti di avvalersi dell'azione di regresso accordata in generale per le obbligazioni solidali dall'art. 1299 cod. civ. Precedenti - sent. nn. 226/1984, 178/1982 e 120/1972 richiamate con riferimento alle ragioni idonee a giustificare le disposizioni legislative prevedenti il vincolo solidale in materia di imposte dirette. L.T.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte