Ordinanza 216/2000 (ECLI:IT:COST:2000:216)
Massima numero 25429
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
08/06/2000; Decisione del
08/06/2000
Deposito del 19/06/2000; Pubblicazione in G. U. 28/06/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Regione marche - Edilizia residenziale pubblica - Decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale - Opposizione avverso il provvedimento di decadenza, dinanzi al pretore, con applicabilità delle norme recate dall'art. 11 del d.p.r. 30 dicembre 1972, n. 1035 - Prospettata, indebita, disciplina nella materia della giurisdizione e del processo riservata alla competenza dello stato - Sopravvenuta nuova legge regionale, abrogatrice della disposizione censurata e completamente innovativa della disciplina in materia - Difetto di motivazione in ordine alla perdurante rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Regione marche - Edilizia residenziale pubblica - Decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale - Opposizione avverso il provvedimento di decadenza, dinanzi al pretore, con applicabilità delle norme recate dall'art. 11 del d.p.r. 30 dicembre 1972, n. 1035 - Prospettata, indebita, disciplina nella materia della giurisdizione e del processo riservata alla competenza dello stato - Sopravvenuta nuova legge regionale, abrogatrice della disposizione censurata e completamente innovativa della disciplina in materia - Difetto di motivazione in ordine alla perdurante rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilita' - per difetto di motivazione in ordine alla perdurante rilevanza della questione nonostante l'entrata in vigore, intervenuta anteriormente alla proposizione della questione stessa, della legge della Regione Marche 22 luglio 1997, n. 44 che ha espressamente abrogato la norma censurata e ne ha riprodotto il contenuto precettivo in altra disposizione nel quadro di una disciplina della materia completamente innovata - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 48, comma 2, della legge della Regione Marche 3 marzo 1990, n. 9, censurata in riferimento agli artt. 108 e 117 della Costituzione, nella parte in cui, stabilendo che l'impugnazione del provvedimento di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica va proposta nell'osservanza delle norme dettate dagli ultimi tre commi dell'art. 11 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, disciplinerebbe la materia della giurisdizione e del processo, riservata alla competenza del legislatore statale. Precedenti - ord. n. 162, 53 e 52/1999 nelle quali e' stato affermato che il giudice rimettente ha l'onere di specificare in modo rigoroso i motivi della perdurante rilevanza della questione qualora, anteriormente alla proposizione della questione di costituzionalita', la norma censurata sia stata abrogata. - ord. n. 183/1998 ove il principio surriportato e' stato affermato in riferimento alla intervenuta modifica, sempre anteriormente alla proposizione della questione di costituzionalita', del complessivo quadro normativo di riferimento. L.T.
Manifesta inammissibilita' - per difetto di motivazione in ordine alla perdurante rilevanza della questione nonostante l'entrata in vigore, intervenuta anteriormente alla proposizione della questione stessa, della legge della Regione Marche 22 luglio 1997, n. 44 che ha espressamente abrogato la norma censurata e ne ha riprodotto il contenuto precettivo in altra disposizione nel quadro di una disciplina della materia completamente innovata - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 48, comma 2, della legge della Regione Marche 3 marzo 1990, n. 9, censurata in riferimento agli artt. 108 e 117 della Costituzione, nella parte in cui, stabilendo che l'impugnazione del provvedimento di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica va proposta nell'osservanza delle norme dettate dagli ultimi tre commi dell'art. 11 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, disciplinerebbe la materia della giurisdizione e del processo, riservata alla competenza del legislatore statale. Precedenti - ord. n. 162, 53 e 52/1999 nelle quali e' stato affermato che il giudice rimettente ha l'onere di specificare in modo rigoroso i motivi della perdurante rilevanza della questione qualora, anteriormente alla proposizione della questione di costituzionalita', la norma censurata sia stata abrogata. - ord. n. 183/1998 ove il principio surriportato e' stato affermato in riferimento alla intervenuta modifica, sempre anteriormente alla proposizione della questione di costituzionalita', del complessivo quadro normativo di riferimento. L.T.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 108
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte