Ordinanza 219/2000 (ECLI:IT:COST:2000:219)
Massima numero 25431
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
08/06/2000; Decisione del
08/06/2000
Deposito del 19/06/2000; Pubblicazione in G. U. 28/06/2000
Massime associate alla pronuncia:
25432
Titolo
Processo civile - Sentenza passata in giudicato - Efficacia riflessa - Interpretazione assunta come diritto vivente - Opponibilità del giudicato civile a soggetti estranei al processo, titolari di un diritto dipendente o subordinato alla situazione definita nel processo - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Processo civile - Sentenza passata in giudicato - Efficacia riflessa - Interpretazione assunta come diritto vivente - Opponibilità del giudicato civile a soggetti estranei al processo, titolari di un diritto dipendente o subordinato alla situazione definita nel processo - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilita' - per difetto di motivazione sulla rilevanza - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2909 cod. civ., censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui prevede, secondo il "diritto vivente", la cosiddetta "efficacia riflessa" del giudicato civile cioe' la possibilita' di opporre il suddetto giudicato a soggetti rimasti estranei al processo, titolari di un diritto dipendente o subordinato alla situazione definita in quel processo.
Precedenti - ord. nn. 450, 282 e 174/1999 richiamate in ordine al principio secondo cui il mancato esame di punti decisivi della controversia si risolve nella inottemperanza del giudice rimettente all'onere di argomentare e motivare sulla rilevanza della sollevata questione, cosi' da rendere la stessa manifestamente inammissibile.
L.T.
Manifesta inammissibilita' - per difetto di motivazione sulla rilevanza - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2909 cod. civ., censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui prevede, secondo il "diritto vivente", la cosiddetta "efficacia riflessa" del giudicato civile cioe' la possibilita' di opporre il suddetto giudicato a soggetti rimasti estranei al processo, titolari di un diritto dipendente o subordinato alla situazione definita in quel processo.
Precedenti - ord. nn. 450, 282 e 174/1999 richiamate in ordine al principio secondo cui il mancato esame di punti decisivi della controversia si risolve nella inottemperanza del giudice rimettente all'onere di argomentare e motivare sulla rilevanza della sollevata questione, cosi' da rendere la stessa manifestamente inammissibile.
L.T.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte