Ordinanza 219/2000 (ECLI:IT:COST:2000:219)
Massima numero 25432
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
08/06/2000; Decisione del
08/06/2000
Deposito del 19/06/2000; Pubblicazione in G. U. 28/06/2000
Massime associate alla pronuncia:
25431
Titolo
Esecuzione forzata - Giudizio di opposizione all'esecuzione - Opposizione di terzi - Possibilità che il terzo faccia valere il diritto di proprieta' su un bene pignorato, o altro diritto reale, accertato in un giudizio nel quale non siano stati contraddittori i creditori pignoranti - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Esecuzione forzata - Giudizio di opposizione all'esecuzione - Opposizione di terzi - Possibilità che il terzo faccia valere il diritto di proprieta' su un bene pignorato, o altro diritto reale, accertato in un giudizio nel quale non siano stati contraddittori i creditori pignoranti - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilita' - per difetto di motivazione sulla rilevanza - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 619 cod. proc. civ., censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui consente al terzo di far valere, con l'opposizione all'esecuzione, il suo diritto di proprieta' sul bene pignorato o altro diritto reale accertato con sentenza passata in giudicato in un giudizio nel quale non siano stati contradditori i creditori pignorati.
Precedenti - ord. nn. 450, 282 e 174/1999 richiamate in ordine al principio secondo cui il mancato esame di punti decisivi della controversia si risolve nella inottemperanza del giudice rimettente all'onere di argomentare e motivare sulla rilevanza della sollevata questione, cosi' da rendere la stessa manifestamente inammissibile.
L.T.
Manifesta inammissibilita' - per difetto di motivazione sulla rilevanza - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 619 cod. proc. civ., censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui consente al terzo di far valere, con l'opposizione all'esecuzione, il suo diritto di proprieta' sul bene pignorato o altro diritto reale accertato con sentenza passata in giudicato in un giudizio nel quale non siano stati contradditori i creditori pignorati.
Precedenti - ord. nn. 450, 282 e 174/1999 richiamate in ordine al principio secondo cui il mancato esame di punti decisivi della controversia si risolve nella inottemperanza del giudice rimettente all'onere di argomentare e motivare sulla rilevanza della sollevata questione, cosi' da rendere la stessa manifestamente inammissibile.
L.T.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte