Ordinanza 220/2000 (ECLI:IT:COST:2000:220)
Massima numero 25433
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
08/06/2000; Decisione del
08/06/2000
Deposito del 19/06/2000; Pubblicazione in G. U. 28/06/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Procedimento civile - Procedimento possessorio - Astensione del giudice - Omessa previsione dell'obbligo di astenersi dal decidere, nella fase di merito, per il giudice che abbia trattato la precedente fase sommaria oppure previsione della sola incompatibilità del giudice che abbia conosciuto il processo in altro grado - Asserita lesione del principio di imparzialità del giudice - Manifesta infondatezza della questione.
Procedimento civile - Procedimento possessorio - Astensione del giudice - Omessa previsione dell'obbligo di astenersi dal decidere, nella fase di merito, per il giudice che abbia trattato la precedente fase sommaria oppure previsione della sola incompatibilità del giudice che abbia conosciuto il processo in altro grado - Asserita lesione del principio di imparzialità del giudice - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 51 cod. proc. civ. censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui, con riferimento al procedimento possessorio, non prevede, per il giudice che ha trattato la precedente fase sommaria l'obbligo di astenersi dal decidere anche la successiva fase di merito ovvero prevede la sola incompatibilita' del giudice che abbia conosciuto il processo in "altro grado". Va,infatti, osservato che: a) come gia' affermato da questa Corte nella sentenza n. 326 del 1997 (relativa ad una diversa questione sollevata in riferimento alla medesima disposizione attualmente impugnata) il principio di imparzialita' e terzieta' del giudice, cui e' ispirata la disciplina dell'astensione, si pone in modo diverso rispettivamente in riferimento alla pluralita' dei gradi del giudizio e alla semplice articolazione dello 'iter' processuale attrraverso piu' fasi sequenziali (necessarie o eventuali poco importa); b) pertanto anche nella ipotesi di provvedimento cautelare non sussiste l'esigenza di ordine costituzionale di un obbligo di astensione del giudice, che lo abbia emesso 'ante causam', rispettivo alla trattazione e decisione della successiva causa di merito; c) tali principi, come del pari gia' affermato da questa Corte, valgono anche per il procedimento possessorio, la cui tradizionale struttura bifasica non e' stata modificata a seguito della riforma del codice di procedura civile attuata con la legge 26 novembre 1990, n. 535, le cui norme innovative si applicano al procedimento 'de quo' soltanto se compatibili con le sue caratteristiche (come si desume dal carattere selettivo del richiamo al procedimento cautelare uniforme contenuto nell'art. 703 cod. proc. civ.). Precedenti - sent. n. 326/1997 richiamata in ordine al principio secondo cui l'esigenza di imparzialita' e terzieta' del giudice si pone in modo diverso rispettivamente in riferimento alla pluralita' dei gradi del giudizio e alla semplice articolazione deii'ite' processuale attraverso piu' fasi seguenziali. - sent. n. 341/1998 ove si e' affermato il principio secondo cui anche il procedimento diretto all'emanazione di provvedimenti cautelari e' ispirato al principio del contraddittorio. - ord. n. 168/2000 ove si e' affermato che nel procedimento diretto all'emanazione di procedimenti cautelari non sussiste l'esigenza di ordine costituzionale di un obbligo di astensione del giudice, che li abbia pronunciati 'ante causam', dalla trattazione e decisione della successiva causa di merito. - ord. nn. 203/1997, 127/1997 e 126/1998 sul proceidmento possessorio e sulla rilevanza, nell'ambito di esso del principio di imparzialita' del giudice cui e' ispirata la disciplina dell'astensione. L.T.
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 51 cod. proc. civ. censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui, con riferimento al procedimento possessorio, non prevede, per il giudice che ha trattato la precedente fase sommaria l'obbligo di astenersi dal decidere anche la successiva fase di merito ovvero prevede la sola incompatibilita' del giudice che abbia conosciuto il processo in "altro grado". Va,infatti, osservato che: a) come gia' affermato da questa Corte nella sentenza n. 326 del 1997 (relativa ad una diversa questione sollevata in riferimento alla medesima disposizione attualmente impugnata) il principio di imparzialita' e terzieta' del giudice, cui e' ispirata la disciplina dell'astensione, si pone in modo diverso rispettivamente in riferimento alla pluralita' dei gradi del giudizio e alla semplice articolazione dello 'iter' processuale attrraverso piu' fasi sequenziali (necessarie o eventuali poco importa); b) pertanto anche nella ipotesi di provvedimento cautelare non sussiste l'esigenza di ordine costituzionale di un obbligo di astensione del giudice, che lo abbia emesso 'ante causam', rispettivo alla trattazione e decisione della successiva causa di merito; c) tali principi, come del pari gia' affermato da questa Corte, valgono anche per il procedimento possessorio, la cui tradizionale struttura bifasica non e' stata modificata a seguito della riforma del codice di procedura civile attuata con la legge 26 novembre 1990, n. 535, le cui norme innovative si applicano al procedimento 'de quo' soltanto se compatibili con le sue caratteristiche (come si desume dal carattere selettivo del richiamo al procedimento cautelare uniforme contenuto nell'art. 703 cod. proc. civ.). Precedenti - sent. n. 326/1997 richiamata in ordine al principio secondo cui l'esigenza di imparzialita' e terzieta' del giudice si pone in modo diverso rispettivamente in riferimento alla pluralita' dei gradi del giudizio e alla semplice articolazione deii'ite' processuale attraverso piu' fasi seguenziali. - sent. n. 341/1998 ove si e' affermato il principio secondo cui anche il procedimento diretto all'emanazione di provvedimenti cautelari e' ispirato al principio del contraddittorio. - ord. n. 168/2000 ove si e' affermato che nel procedimento diretto all'emanazione di procedimenti cautelari non sussiste l'esigenza di ordine costituzionale di un obbligo di astensione del giudice, che li abbia pronunciati 'ante causam', dalla trattazione e decisione della successiva causa di merito. - ord. nn. 203/1997, 127/1997 e 126/1998 sul proceidmento possessorio e sulla rilevanza, nell'ambito di esso del principio di imparzialita' del giudice cui e' ispirata la disciplina dell'astensione. L.T.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte