Ordinanza 222/2000 (ECLI:IT:COST:2000:222)
Massima numero 25435
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
08/06/2000; Decisione del
08/06/2000
Deposito del 19/06/2000; Pubblicazione in G. U. 28/06/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Imposta sull'incremento di valore degli immobili (invim) - Invim decennale - Incrementi di valore, in caso di cessazione del diritto all'esenzione dall'imposta - Mancata previsione del valore iniziale di riferimento e tassabilità di incrementi riferiti a periodi di imposta in cui sussisteva il diritto all'esenzione - Difetto assoluto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Imposta sull'incremento di valore degli immobili (invim) - Invim decennale - Incrementi di valore, in caso di cessazione del diritto all'esenzione dall'imposta - Mancata previsione del valore iniziale di riferimento e tassabilità di incrementi riferiti a periodi di imposta in cui sussisteva il diritto all'esenzione - Difetto assoluto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilita' - per difetto assoluto di motivazione sulla rilevanza - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3, 6 e 25, comma secondo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, censurati, in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione, nelle parti in cui: a) non stabiliscono il valore iniziale di riferimento ai fini della determinazione dell'incremento imponibile dell'INVIM decennale, allorquando cessa il diritto all'esenzione a norma dello impugnato art. 25, comma secondo, lett. d); b) sottopongono, conseguentemente, a tassazione a titolo di INVIM decennale gli incrementi di valore riferiti a periodi di imposta per il decennio in corso e per i precedenti decenni in cui sussisteva il diritto all'esenzione del pagamento del tributo. L.T.
Manifesta inammissibilita' - per difetto assoluto di motivazione sulla rilevanza - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3, 6 e 25, comma secondo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, censurati, in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione, nelle parti in cui: a) non stabiliscono il valore iniziale di riferimento ai fini della determinazione dell'incremento imponibile dell'INVIM decennale, allorquando cessa il diritto all'esenzione a norma dello impugnato art. 25, comma secondo, lett. d); b) sottopongono, conseguentemente, a tassazione a titolo di INVIM decennale gli incrementi di valore riferiti a periodi di imposta per il decennio in corso e per i precedenti decenni in cui sussisteva il diritto all'esenzione del pagamento del tributo. L.T.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 23
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte