Sentenza 226/2000 (ECLI:IT:COST:2000:226)
Massima numero 25439
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del  08/06/2000;  Decisione del  08/06/2000
Deposito del 22/06/2000; Pubblicazione in G. U. 28/06/2000
Massime associate alla pronuncia:  25440


Titolo
Sanità pubblica - Trattamenti sanitari necessari (ma non obbligatori) - Danni irreversibili alla salute - Diritto ad un equo indennizzo a carico dello stato - Danni da infezioni da virus hiv e/o hcv post-trasfusionali, contratte in periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge n. 210 del 1992 - Decorrenza dell'indennizzo dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, anziché dal manifestarsi dell'evento dannoso o dall'avvenuta conoscenza di esso - Lamentata disparita' di trattamento rispetto ai soggetti danneggiati da vaccinazione obbligatoria, con pregiudizio per il diritto alla salute - Non equiparabilità delle situazioni poste a confronto - Non fondatezza della questione.

Testo
Ai fini della decorrenza dell'indennizzo, a carico dello Stato, in conseguenza di un danno irrimediabile alla salute, non puo' essere confrontata la disciplina apprestata in caso di danno da vaccinazione obbligatoria con quella del danno da trasfusione, ancorche' quest'ultimo trattamento, pur non essendo imposto per legge, sia comunque necessitato, pena il rischio della vita, instaurandosi, a tal fine, il rapporto tra la "cogenza" dell'obbligo legale e la "necessita'" della misura terapeutica. Difatti, la ragione determinante del diritto all'indennizzo risiede nell'interesse pubblico di promozione della salute collettiva tramite il trattamento sanitario e lo stesso interesse - una volta che sia assunto a ragione dell'imposizione di un trattamento sanitario obbligatorio o di una politica incentivante - e' fondamento dell'obbligo generale di solidarieta' nei confronti di quanti, sottoponendosi al trattamento, vengono a soffrire di un pregiudizio alla loro salute. Pertanto non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, come integrata dall'art. 1, comma 2, della legge 25 luglio 1997, n. 238, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 38 Cost., nella parte in cui, in caso di infezione da virus HIV e HCV, conseguente a trasfusione di sangue o derivati, verificatasi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 210 del 1992, fanno decorrere l'indennizzo previsto dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda e non dal verificarsi dell'evento dannoso o dalla conoscenza che di esso abbia avuto l'interessato. v. sentenze nn. 307/1990, 118/1996 e 27/1998 relative alla vaccinazione obbligatoria antipoliomielitica. v. sentenza n. 27/1998 sul diritto all'indennizzo relativamente ad un periodo di tempo in cui il trattamento sanitario era bensi' incentivato, ma non ancora obbligatorio.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 32

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte