Sentenza 226/2000 (ECLI:IT:COST:2000:226)
Massima numero 25440
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
08/06/2000; Decisione del
08/06/2000
Deposito del 22/06/2000; Pubblicazione in G. U. 28/06/2000
Massime associate alla pronuncia:
25439
Titolo
Sanità pubblica - Trattamenti sanitari necessari - Danni irreversibili alla salute - Diritto ad un equo indennizzo a carico dello stato - Danni da infezioni post-trasfusionali, contratte anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 210 del 1992 - Mancato riconoscimento dell'indennizzo per il periodo compreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo (stabilito dalla stessa legge n. 210) - Asserita violazione del principio di solidarietà e del diritto a misure assistenziali di sostegno a favore di chi abbia subito una menomazione della salute, nonche' disparità di trattamento tra i soggetti danneggiati, a seconda che siano colpiti dal danno prima o dopo l'entrata in vigore della legge n. 210 del 1992 - Discrezionalità del legislatore in materia - Impossibilita' di un intervento additivo della corte - Non fondatezza della questione.
Sanità pubblica - Trattamenti sanitari necessari - Danni irreversibili alla salute - Diritto ad un equo indennizzo a carico dello stato - Danni da infezioni post-trasfusionali, contratte anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 210 del 1992 - Mancato riconoscimento dell'indennizzo per il periodo compreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo (stabilito dalla stessa legge n. 210) - Asserita violazione del principio di solidarietà e del diritto a misure assistenziali di sostegno a favore di chi abbia subito una menomazione della salute, nonche' disparità di trattamento tra i soggetti danneggiati, a seconda che siano colpiti dal danno prima o dopo l'entrata in vigore della legge n. 210 del 1992 - Discrezionalità del legislatore in materia - Impossibilita' di un intervento additivo della corte - Non fondatezza della questione.
Testo
Il diritto a misure di sostegno assistenziale in caso di malattia, alla stregua dell'art. 38 della Costituzione - e, in particolare, il diritto ad un equo indennizzo a carico dello Stato per i danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali per il periodo compreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo gia' stabilito dall'art. 1, comma 3, della legge n. 210 del 1992 - non e' indipendente dal necessario intervento del legislatore nell'esercizio dei suoi poteri di apprezzamento della qualita', della misura e delle modalita' di erogazione delle provvidenze da adottarsi, nonche' della loro gradualita', in relazione a tutti gli elementi di natura costituzionale in gioco, compresi quelli finanziari, la cui ponderazione rientra nell'ambito della sua discrezionalita'; sicche' non e' dato alla Corte sostituire alle necessarie valutazioni politiche del legislatore una propria decisione che, in mancanza di criteri giuridico-costituzionali predeterminanti, si risolverebbe in un'esorbitanza in un campo che non e' il proprio e nel quale trovano comunque applicazione gli strumenti ordinari dell'assistenza sociale, anche in relazione alle menomazioni alla salute di cui e' questione. Ne' e' giustificata la pretesa necessaria equiparazione tra coloro che abbiano subito il danno prima e dopo l'entrata in vigore della legge n. 210 del 1992. Pertanto non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 2, prima parte - come modificato, dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito in legge 20 dicembre 1996, n. 641 - e dell'art. 3, comma 7, della legge n. 210 del 1992, nonche' dell'art. 1, comma 2, della legge 25 luglio 1997, n. 238, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, secondo comma, e 38 Cost. - In ordine alla discrezionalita' legislativa per l'attuazione del diritto alle provvidenze di carattere assistenziale, v. sentenza n. 372 del 1998.
Il diritto a misure di sostegno assistenziale in caso di malattia, alla stregua dell'art. 38 della Costituzione - e, in particolare, il diritto ad un equo indennizzo a carico dello Stato per i danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali per il periodo compreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo gia' stabilito dall'art. 1, comma 3, della legge n. 210 del 1992 - non e' indipendente dal necessario intervento del legislatore nell'esercizio dei suoi poteri di apprezzamento della qualita', della misura e delle modalita' di erogazione delle provvidenze da adottarsi, nonche' della loro gradualita', in relazione a tutti gli elementi di natura costituzionale in gioco, compresi quelli finanziari, la cui ponderazione rientra nell'ambito della sua discrezionalita'; sicche' non e' dato alla Corte sostituire alle necessarie valutazioni politiche del legislatore una propria decisione che, in mancanza di criteri giuridico-costituzionali predeterminanti, si risolverebbe in un'esorbitanza in un campo che non e' il proprio e nel quale trovano comunque applicazione gli strumenti ordinari dell'assistenza sociale, anche in relazione alle menomazioni alla salute di cui e' questione. Ne' e' giustificata la pretesa necessaria equiparazione tra coloro che abbiano subito il danno prima e dopo l'entrata in vigore della legge n. 210 del 1992. Pertanto non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 2, prima parte - come modificato, dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito in legge 20 dicembre 1996, n. 641 - e dell'art. 3, comma 7, della legge n. 210 del 1992, nonche' dell'art. 1, comma 2, della legge 25 luglio 1997, n. 238, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, secondo comma, e 38 Cost. - In ordine alla discrezionalita' legislativa per l'attuazione del diritto alle provvidenze di carattere assistenziale, v. sentenza n. 372 del 1998.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
co. 2
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte