Sentenza 227/2000 (ECLI:IT:COST:2000:227)
Massima numero 25441
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GUIZZI - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
08/06/2000; Decisione del
08/06/2000
Deposito del 22/06/2000; Pubblicazione in G. U. 28/06/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Straniero - Espulsione dal territorio dello stato - Ricorso al pretore avverso il decreto di espulsione - Termine - Mancata previsione della rimessione in termine o della proroga del termine, per il caso di non adeguata conoscenza del provvedimento espulsivo, per non essere stato tradotto nella lingua madre del destinatario - Asserita lesione del diritto di agire in giudizio - Possibilità interpretative delle norme denunciate - Non fondatezza della questione.
Straniero - Espulsione dal territorio dello stato - Ricorso al pretore avverso il decreto di espulsione - Termine - Mancata previsione della rimessione in termine o della proroga del termine, per il caso di non adeguata conoscenza del provvedimento espulsivo, per non essere stato tradotto nella lingua madre del destinatario - Asserita lesione del diritto di agire in giudizio - Possibilità interpretative delle norme denunciate - Non fondatezza della questione.
Testo
Il termine perentorio di cinque giorni per la proposizione del ricorso avverso il decreto prefettizio di espulsione dello straniero, previsto dall'art. 11, comma 8, della legge 6 marzo 1998 n. 40 (ora in art. 13 t.u. 25 luglio 1998 n. 286) opera sulla premessa della piena conoscibilita' del contenuto del provvedimento, coessenziale alla effettivita' del diritto di difesa in giudizio; la quale, a sua volta, presuppone, come condizione necessaria, la comunicazione dell'atto, con l'indicazione delle modalita' di impugnazione, unitamente ad una traduzione in una lingua conosciuta all'interessato. Con la conseguenza che, ove tale conoscibilita' non sia assicurata, il giudice, nell'esercizio dei suoi poteri interpretativi dell'ordinamento giuridico, dovra' trarne una regola congruente con l'esigenza di non vanificare il diritto di azione, come quella, gia' enucleata dalla giurisprudenza di merito, secondo la quale il provvedimento non tradotto in lingua comprensibile al destinatario e' inidoneo a far decorrere il termine in questione. Non e' pertanto fondata, in relazione all'art. 24 Costituzione la questione di legittimita' dell'art. 11, comma 8, della legge 6 marzo 1998 n. 40 (ora, art. 13 t.u. 25 luglio 1998 n. 286), sollevata in ragione della mancata previsione di alcun meccanismo di rimessione in termini o di proroga del termine nel caso in cui il provvedimento sia stato notificato allo straniero in una lingua da lui non conosciuta. - cfr. sent. n. 198/2000 M.R.M.
Il termine perentorio di cinque giorni per la proposizione del ricorso avverso il decreto prefettizio di espulsione dello straniero, previsto dall'art. 11, comma 8, della legge 6 marzo 1998 n. 40 (ora in art. 13 t.u. 25 luglio 1998 n. 286) opera sulla premessa della piena conoscibilita' del contenuto del provvedimento, coessenziale alla effettivita' del diritto di difesa in giudizio; la quale, a sua volta, presuppone, come condizione necessaria, la comunicazione dell'atto, con l'indicazione delle modalita' di impugnazione, unitamente ad una traduzione in una lingua conosciuta all'interessato. Con la conseguenza che, ove tale conoscibilita' non sia assicurata, il giudice, nell'esercizio dei suoi poteri interpretativi dell'ordinamento giuridico, dovra' trarne una regola congruente con l'esigenza di non vanificare il diritto di azione, come quella, gia' enucleata dalla giurisprudenza di merito, secondo la quale il provvedimento non tradotto in lingua comprensibile al destinatario e' inidoneo a far decorrere il termine in questione. Non e' pertanto fondata, in relazione all'art. 24 Costituzione la questione di legittimita' dell'art. 11, comma 8, della legge 6 marzo 1998 n. 40 (ora, art. 13 t.u. 25 luglio 1998 n. 286), sollevata in ragione della mancata previsione di alcun meccanismo di rimessione in termini o di proroga del termine nel caso in cui il provvedimento sia stato notificato allo straniero in una lingua da lui non conosciuta. - cfr. sent. n. 198/2000 M.R.M.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte