Ordinanza 229/2000 (ECLI:IT:COST:2000:229)
Massima numero 25443
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  08/06/2000;  Decisione del  08/06/2000
Deposito del 22/06/2000; Pubblicazione in G. U. 28/06/2000
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Misure cautelari interdittive - Sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio - Interrogatorio dell'indagato prima dell'emissione della misura cautelare da parte del giudice per le indagini preliminari - Denunciata, irragionevole disparità di trattamento rispetto ad altre misure interdittive e coercitive, per le quali non è previsto il previo interrogatorio, con lesione del principio della "parità delle armi" tra accusa e difesa, e violazione del diritto di difesa - Discrezionalita' del legislatore non irragionevolmente esercitata - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 289 del codice di procedura penale, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui impone al giudice per le indagini preliminari di procedere all'interrogatorio dell'indagato, prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero di sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio. La norma, infatti, amplia la sfera delle garanzie - con particolare riguardo al diritto di difesa - dei soggetti in favore dei quali opera e la sua 'ratio' sembra essere rinvenibile nell'esigenza, la cui attuazione rientra nelle scelte discrezionali del legislatore, di verificare anticipatamente che la sospensione dall'ufficio o dal servizio non rechi, senza effettiva necessita', pregiudizio alla continuita' della pubblica funzione o del servizio pubblico. A.M.M.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte