Ordinanza 230/2000 (ECLI:IT:COST:2000:230)
Massima numero 25444
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GUIZZI  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  08/06/2000;  Decisione del  08/06/2000
Deposito del 22/06/2000; Pubblicazione in G. U. 28/06/2000
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Esecuzione forzata - Pignoramento presso terzi - Crediti derivanti da rapporto di lavoro subordinato - Esclusione della pignorabilità, nella misura di un quinto, della pensione del debitore nella sua qualita' di datore di lavoro - Asserita lesione del diritto alla retribuzione, del principio di eguaglianza e del diritto alla tutela giurisdizionale - Erronea individuazione delle disposizioni di legge ritenute dal rimettente di dubbia costituzionalità - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilita'.

Testo
Manifesta inammissibilita', per difetto di rilevanza, della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge (recte: d.P.R.) 5 gennaio 1950, n. 180, censurati, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 35 e 36 della Costituzione, nella parte in cui non consentono la pignorabilita', quantomeno nella misura di un quinto, delle pensioni, per crediti derivanti da rapporto di lavoro subordinato e per i quali il titolare di pensione sia debitore in qualita' di datore di lavoro. - V. le ordinanze nn. 96/1999 e 99/1999. A.M.M.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 4

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 35

Costituzione  art. 36

Altri parametri e norme interposte