Ordinanza 231/2000 (ECLI:IT:COST:2000:231)
Massima numero 25445
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GUIZZI - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
08/06/2000; Decisione del
08/06/2000
Deposito del 22/06/2000; Pubblicazione in G. U. 28/06/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Espropriazione presso terzi - Crediti impignorabili - Pensioni erogate dall'inps - Pignorabilità, nei limiti consentiti dall'art. 545 cod. proc. civ., qualunque sia il credito azionato - Esclusione - Lamentata mancanza di giustificazione della diversa disciplina del trattamento pensionistico rispetto alle retribuzioni - Carenza di adeguata motivazione sulle circostanze di fatto, oggetto del giudizio principale - Manifesta inammissibilità della questione.
Espropriazione presso terzi - Crediti impignorabili - Pensioni erogate dall'inps - Pignorabilità, nei limiti consentiti dall'art. 545 cod. proc. civ., qualunque sia il credito azionato - Esclusione - Lamentata mancanza di giustificazione della diversa disciplina del trattamento pensionistico rispetto alle retribuzioni - Carenza di adeguata motivazione sulle circostanze di fatto, oggetto del giudizio principale - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilita', per difetto di adeguata motivazione sulle circostanze di fatto oggetto del giudizio 'a quo', della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153, censurato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, nella parte in cui non consente la pignorabilita' delle pensioni erogate dall'INPS, nei limiti dell'art. 545 del codice di procedura civile, qualunque sia il credito azionato. - v. 'ex plurimis', l'ordinanza n. 450/1999. A.M.M.
Manifesta inammissibilita', per difetto di adeguata motivazione sulle circostanze di fatto oggetto del giudizio 'a quo', della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153, censurato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, nella parte in cui non consente la pignorabilita' delle pensioni erogate dall'INPS, nei limiti dell'art. 545 del codice di procedura civile, qualunque sia il credito azionato. - v. 'ex plurimis', l'ordinanza n. 450/1999. A.M.M.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte