Ordinanza 232/2000 (ECLI:IT:COST:2000:232)
Massima numero 25446
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  08/06/2000;  Decisione del  08/06/2000
Deposito del 22/06/2000; Pubblicazione in G. U. 28/06/2000
Massime associate alla pronuncia:  25447


Titolo
Processo penale - Dibattimento - Rinvio o sospensione del dibattimento per legittimo impedimento a comparire dell'imputato o del difensore - Ipotesi di mero rinvio a causa di evento sismico ai sensi del d.l. 27 ottobre 1997, n. 364 - Esclusione della assimilabilità del rinvio ai casi di sospensione della prescrizione di cui all'art. 159, primo comma, cod. pen. - Denunciata irragionevolezza nonché violazione del principio di buon andamento della amministrazione della giustizia - Motivazione per relationem a precedenti ordinanze in ordine alla non manifesta infondatezza della questione - Manifesta inammissibilità.

Testo
Manifesta inammissibilita', per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, avendo, al riguardo, il rimettente rinviato integralmente alle motivazioni di sue precedenti ordinanze, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 486, commi 1 e 3 del codice di procedura penale, denunziato, in riferimento agli artt. 3, 97 e 112 della Costituzione, limitatamente all'inciso "o rinvia". - v., tra le decisioni concernenti questioni motivate solo 'per relationem', le sentenze nn. 242/1999 e 79/1996; l'ordinanza n. 98/1999. A.M.M.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 112

Altri parametri e norme interposte