Ordinanza 232/2000 (ECLI:IT:COST:2000:232)
Massima numero 25447
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
08/06/2000; Decisione del
08/06/2000
Deposito del 22/06/2000; Pubblicazione in G. U. 28/06/2000
Massime associate alla pronuncia:
25446
Titolo
Reato in genere - Prescrizione - Casi di sospensione del corso della prescrizione - Rinvio o sospensione del dibattimento per legittimo impedimento a comparire del difensore - Mancata previsione - Dedotta violazione, in via subordinata, del principio di obbligatorietà dell'azione penale, con lesione del principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia - Motivazione 'per relationem' a precedenti ordinanze in ordine alla non manifesta infondatezza della questione - Manifesta inammissibilità.
Reato in genere - Prescrizione - Casi di sospensione del corso della prescrizione - Rinvio o sospensione del dibattimento per legittimo impedimento a comparire del difensore - Mancata previsione - Dedotta violazione, in via subordinata, del principio di obbligatorietà dell'azione penale, con lesione del principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia - Motivazione 'per relationem' a precedenti ordinanze in ordine alla non manifesta infondatezza della questione - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilita', per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, avendo il rimettente richiamato solo 'per relationem' le motivazioni di precedenti sue ordinanze, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 486 del codice di procedura penale in relazione all'art. 159, primo comma del codice penale, denunziato, in riferimento agli artt. 3, 97 e 112 della Costituzione, nella parte in cui "non prevde tra i casi di sospensione del procedimento, da cui discende la sospensione della prescrizione, il differimento reso necessario dalla sussistenza di un legittimo impedimento" dell'impuato o del suo difensore. A.M.M.
Manifesta inammissibilita', per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, avendo il rimettente richiamato solo 'per relationem' le motivazioni di precedenti sue ordinanze, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 486 del codice di procedura penale in relazione all'art. 159, primo comma del codice penale, denunziato, in riferimento agli artt. 3, 97 e 112 della Costituzione, nella parte in cui "non prevde tra i casi di sospensione del procedimento, da cui discende la sospensione della prescrizione, il differimento reso necessario dalla sussistenza di un legittimo impedimento" dell'impuato o del suo difensore. A.M.M.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte