Ordinanza 233/2000 (ECLI:IT:COST:2000:233)
Massima numero 25448
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
08/06/2000; Decisione del
08/06/2000
Deposito del 22/06/2000; Pubblicazione in G. U. 28/06/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Reato in genere - Prescrizione - Sospensione del corso della prescrizione - Sospensione del procedimento o dei termini di custodia cautelare imposta da una particolare disposizione di legge - Interpretazione della corte di cassazione - Mancata previsione, tra i casi di sospensione della prescrizione, delle ipotesi in cui, a prescindere dallo stato detentivo dell'imputato, si verifichino cause di sospensione dei termini di custodia cautelare - Denunciata irragionevolezza con disparità di trattamento tra imputati detenuti e imputati non detenuti - Questione meramente interpretativa - Manifesta inammissibilità.
Reato in genere - Prescrizione - Sospensione del corso della prescrizione - Sospensione del procedimento o dei termini di custodia cautelare imposta da una particolare disposizione di legge - Interpretazione della corte di cassazione - Mancata previsione, tra i casi di sospensione della prescrizione, delle ipotesi in cui, a prescindere dallo stato detentivo dell'imputato, si verifichino cause di sospensione dei termini di custodia cautelare - Denunciata irragionevolezza con disparità di trattamento tra imputati detenuti e imputati non detenuti - Questione meramente interpretativa - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilita' - in quanto la questione risulta sollevata al fine di ottenere un avallo all'interpretazione propugnata dal giudice rimettente, attribuendo alla Corte un compito che rientra tra quelli tipici del giudice ordinario - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 159 del codice penale, denunziato, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, nella parte in cui non prevede, per tutti i reati e a prescindere dallo stato detentivo dell'imputato, la sospensione del corso della prescrizione, ove si verifichino cause di sospensione dei termini della custodia cautelare. - v., da ultimo, in tema di interpretazione della norma censurata nel giudizio di legittimita' costituzionale, le sentenze nn. 202/1998, 99/1997, 356/1996 e le ordinanze nn. 27/2000, 13/2000 e 7/1998. A.M.M.
Manifesta inammissibilita' - in quanto la questione risulta sollevata al fine di ottenere un avallo all'interpretazione propugnata dal giudice rimettente, attribuendo alla Corte un compito che rientra tra quelli tipici del giudice ordinario - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 159 del codice penale, denunziato, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, nella parte in cui non prevede, per tutti i reati e a prescindere dallo stato detentivo dell'imputato, la sospensione del corso della prescrizione, ove si verifichino cause di sospensione dei termini della custodia cautelare. - v., da ultimo, in tema di interpretazione della norma censurata nel giudizio di legittimita' costituzionale, le sentenze nn. 202/1998, 99/1997, 356/1996 e le ordinanze nn. 27/2000, 13/2000 e 7/1998. A.M.M.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 25
Altri parametri e norme interposte