Ordinanza 236/2000 (ECLI:IT:COST:2000:236)
Massima numero 25451
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
08/06/2000; Decisione del
08/06/2000
Deposito del 22/06/2000; Pubblicazione in G. U. 28/06/2000
Massime associate alla pronuncia:
25452
Titolo
Obbligazioni pecuniarie - Interessi - Convenzione relativa a interessi moratori per ritardato adempimento dell'obbligazione - Sanzione della non debenza di alcun interesse, in caso di interessi legittimamente pattuiti ma divenuti successivamente usurari, per effetto dell'abbassamento del tasso soglia fissato dalla legge n. 108 del 7 marzo 1996 - Prospettata preclusione della tutela giurisdizionale del diritto alla percezione degli interessi convenzionali, con irragionevole, non giustificata, disparità di trattamento tra i creditori o tra posizioni creditorie e debitorie - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Obbligazioni pecuniarie - Interessi - Convenzione relativa a interessi moratori per ritardato adempimento dell'obbligazione - Sanzione della non debenza di alcun interesse, in caso di interessi legittimamente pattuiti ma divenuti successivamente usurari, per effetto dell'abbassamento del tasso soglia fissato dalla legge n. 108 del 7 marzo 1996 - Prospettata preclusione della tutela giurisdizionale del diritto alla percezione degli interessi convenzionali, con irragionevole, non giustificata, disparità di trattamento tra i creditori o tra posizioni creditorie e debitorie - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilita', per difetto di motivazione sulla rilevanza, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1815, secondo comma, del codice civile, come modificato dall'art. 4 della legge 7 marzo 1996, n. 108, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 47 della Costituzione, nella parte in cui sanziona con la non debenza di alcun interesse, la pretesa di interessi legittimamente pattuiti, ma divenuti successivamente usurari. A.M.M.
Manifesta inammissibilita', per difetto di motivazione sulla rilevanza, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1815, secondo comma, del codice civile, come modificato dall'art. 4 della legge 7 marzo 1996, n. 108, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 47 della Costituzione, nella parte in cui sanziona con la non debenza di alcun interesse, la pretesa di interessi legittimamente pattuiti, ma divenuti successivamente usurari. A.M.M.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 47
Altri parametri e norme interposte