Ordinanza 237/2000 (ECLI:IT:COST:2000:237)
Massima numero 25453
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
08/06/2000; Decisione del
08/06/2000
Deposito del 22/06/2000; Pubblicazione in G. U. 28/06/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Contezioso tributario - Prova testimoniale - Esclusione - Carenza assoluta di motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza e rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Contezioso tributario - Prova testimoniale - Esclusione - Carenza assoluta di motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza e rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilita', per omissione di qualsiasi cenno in ordine alla fattispecie oggetto del giudizio 'a quo' e di motivazione sia sulla rilevanza della questione che sulla sua non manifesta infondatezza, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 4 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 53, primo comma, e 76 della Costituzione, nella parte in cui esclude l'ammissibilita', nel processo tributario, della prova testimoniale. A.M.M.
Manifesta inammissibilita', per omissione di qualsiasi cenno in ordine alla fattispecie oggetto del giudizio 'a quo' e di motivazione sia sulla rilevanza della questione che sulla sua non manifesta infondatezza, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 4 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 53, primo comma, e 76 della Costituzione, nella parte in cui esclude l'ammissibilita', nel processo tributario, della prova testimoniale. A.M.M.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 53
co. 1
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte