Sentenza 238/2000 (ECLI:IT:COST:2000:238)
Massima numero 25454
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  19/06/2000;  Decisione del  19/06/2000
Deposito del 23/06/2000; Pubblicazione in G. U. 28/06/2000
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Regione umbria - Edilizia e urbanistica - Fabbricati oggetto di condono edilizio - Esclusione da interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria o di ristrutturazione, che non comportino aumento di volumetria o di superficie o modifiche di sagoma o delle destinazioni d'uso - Lesione del diritto di proprietà, per possibile perimento o progressiva inutilizzabilita' dei beni - Illegittimita' costituzionale 'in parte qua'.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 8, settimo comma, della legge della Regione Umbria 2 settembre 1974, n. 53, come modificato dalla legge della Regione Umbria 21 ottobre 1997, n. 31, nella parte in cui esclude i fabbricati oggetto di condono edilizio, dalla ammissibilita' di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria o di ristrutturazione che non comportino aumento di volumetria o di superficie o modifiche di sagoma o delle destinazioni d'uso. Infatti, il divieto per il titolare del diritto di proprieta' su un immobile, di procedere ad interventi di manutenzione, aventi quale unica finalita' la tutela dell'integrita' della costruzione e la conservazione della sua funzionalita', senza alterare l'aspetto esteriore (sagoma e volumetria) dell'edificio, rappresenta certamente una lesione al contenuto minimo del diritto stesso, che incide addirittura sulla sua essenza e sulla possibilita' di mantenere e conservare il bene (costruzione), producendo un inevitabile deterioramento di esso, con conseguente sua riduzione in cattivo stato e progressivo abbandono e perimento. - v., in senso conforme, la sentenza n. 529/1995. A.M.M.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 42

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte