Ordinanza 239/2000 (ECLI:IT:COST:2000:239)
Massima numero 25455
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del  19/06/2000;  Decisione del  19/06/2000
Deposito del 23/06/2000; Pubblicazione in G. U. 05/07/2000
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo civile - Procedimento d'ingiunzione - Opposizione al decreto ingiuntivo - Costituzione in giudizio dell'opponente - Riduzione del termine di comparizione - Decorrenza dalla notificazione, anziché dalla restituzione dell'originale notificato o da altro atto cui possa ricollegarsi la conoscibilita' del dies 'a quo' - Asserita, non giustificata, equiparazione di situazioni diverse (dell'attore nel processo ordinario e di quello nell'opposizione a decreto ingiuntivo), con limitazione del diritto di difesa dell'opponente - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 645, comma secondo, 647 e 165, comma primo, cod. proc. civ., censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui fa decorrere il termine per la costituzione dell'opponente a decreto ingiuntivo dalla notificazione dell'opposizione anziche' dalla restituzione dell'originale notificato o da altro atto cui possa ricollegarsi la conoscenza dell'inizio del decorso del termine. Va, infatti, osservato che: a) le situazioni poste a raffronto (procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo e processo ordinario di cognizione) ai fini della denunciata disparita' di trattamento non sono tra loro comparabili, sicche', e' da escludere qualsiasi violazione dell'art. 3 Cost; b) e' del pari insussistente la lamentata lesione del diritto di difesa in quanto nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo non e' invocabile il principio affermato da questa Corte in tema di decorrenza del termine di riassunzione del processo (principio secondo cui la garanzia riconosciuta dall'art. 24 della Costituzione deve estendersi alla conoscibilita' del momento iniziale di decorrenza di un termine, onde assicurarne all'interessato l'utilizzazione nella sua interezza) perche' nel suddetto procedimento e' lo stesso opponente a porre le premesse per la sua costituzione nel termine ridotto, avvalendosi della facolta' di dimidiare il termine di comparazione; c) la soluzione auspicata dai rimettenti in merito al momento dal quale far decorrere il termine 'de quo' introdurrebbe nel processo un elemento di assoluta incertezza per l'impossibilita' di controllo da parte del giudice (non essendo accertabile, in difetto di specifica previsione normativa, il momento della conoscenza o conoscibilita' dell'avvenuta notifica). L.T.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte