Ordinanza 240/2000 (ECLI:IT:COST:2000:240)
Massima numero 25456
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
19/06/2000; Decisione del
19/06/2000
Deposito del 23/06/2000; Pubblicazione in G. U. 05/07/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Procedimento di esecuzione - Esecuzione concernente più provvedimenti di giudici diversi, in composizione monocratica e collegiale - Omessa previsione della competenza del giudice collegiale - Irragionevolezza della norma con lesione del diritto di difesa - Discrezionalità del legislatore in materia - Manifesta infondatezza della questione.
Processo penale - Procedimento di esecuzione - Esecuzione concernente più provvedimenti di giudici diversi, in composizione monocratica e collegiale - Omessa previsione della competenza del giudice collegiale - Irragionevolezza della norma con lesione del diritto di difesa - Discrezionalità del legislatore in materia - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 665, commi 4 e 4-'bis', cod. proc. pen. censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che se l'esecuzione concerne piu' provvedimenti emessi da giudici diversi, in composizione monocratica e collegiale, sia in ogni caso competente il giudice in composizione collegiale. Va,infatti, osservato che, a prescindere da qualsiasi valutazione sull'esattezza dell'interpretazione seguita dal rimettente circa la portata della norma censurata, non e' dato riscontrare alcuna violazione di parametri costituzionali evocati in quanto l'attribuzione della competenza rientra nella sfera delle scelte affidate alla discrezionalita' del legislatore, non suscettibile di censura sul terreno della legittimita' costituzionale, sempre che siano state esercitate sulla base di criteri non irragionevoli. Precedenti - sent. nn. 460/1994 e 268/1986 nonche' ord. nn. 423 e 139/1997, n. 257/1995 richiamate in ordine al principio secondo l'attribuzione della competenza rientra nella sfera delle scelte affidate alla discrezionalita' del legislatore. L.T.
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 665, commi 4 e 4-'bis', cod. proc. pen. censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che se l'esecuzione concerne piu' provvedimenti emessi da giudici diversi, in composizione monocratica e collegiale, sia in ogni caso competente il giudice in composizione collegiale. Va,infatti, osservato che, a prescindere da qualsiasi valutazione sull'esattezza dell'interpretazione seguita dal rimettente circa la portata della norma censurata, non e' dato riscontrare alcuna violazione di parametri costituzionali evocati in quanto l'attribuzione della competenza rientra nella sfera delle scelte affidate alla discrezionalita' del legislatore, non suscettibile di censura sul terreno della legittimita' costituzionale, sempre che siano state esercitate sulla base di criteri non irragionevoli. Precedenti - sent. nn. 460/1994 e 268/1986 nonche' ord. nn. 423 e 139/1997, n. 257/1995 richiamate in ordine al principio secondo l'attribuzione della competenza rientra nella sfera delle scelte affidate alla discrezionalita' del legislatore. L.T.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte