Ordinanza 241/2000 (ECLI:IT:COST:2000:241)
Massima numero 25457
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  19/06/2000;  Decisione del  19/06/2000
Deposito del 23/06/2000; Pubblicazione in G. U. 05/07/2000
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Giustizia amministrativa - Giudizio dinanzi al tribunale amministrativo regionale - Regolamento di competenza - Istanza della parte resistente - Sospensione ex lege del processo e devoluzione del regolamento di competenza alla cognizione incidentale del consiglio di stato - Sottrazione al giudizio del giudice di primo grado della eccezione processuale di parte e, secondo la prospettazione in via subordinata, del potere di impedire la sospensione del processo in caso di manifesta inammissibilità o infondatezza del regolamento di competenza (cosi' come previsto dall'art. 367 cod. proc. civ.) - Questione sollevata in una fase non prevista dalla legge - Carenza del potere decisorio in ordine alla competenza dell'adito tribunale amministrativo - Manifesta inammissibilità.

Testo
Manifesta inammissibilita' - per difetto di rilevanza essendo state le questioni sollevate in una fase del processo amministrativo non prevista espressamente dalla legge e priva di qualsiasi potere decisorio in ordine alla competenza dell'adito tribunale amministrativo regionale - delle questioni di legittimita' costituzonale dell'art. 31 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, censurato, in riferimento agli artt. 3, 125 e 24 della Costituzione, in quanto a) configura il regolamento di competenza quale rimedio preventivo devoluto alla cognizione incidentale del Consiglio di Stato e sottrae al giudizio del giudice di primo grado la corrispondente eccezione processuale di parte; b) secondo la prospettazione in via subordinata, non riconduce al giudice di primo grado il potere di impedire la sospensione del processo quando il regolamento di competenza risulti manifestamente inammissabile o manifestamente infondato (cosi' come previsto in materia di regolamento preventivo di giurisdizione nel processo civile dall'art. 367 cod. proc. civ.). L.T.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 125

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte