Ordinanza 242/2000 (ECLI:IT:COST:2000:242)
Massima numero 25458
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  19/06/2000;  Decisione del  19/06/2000
Deposito del 23/06/2000; Pubblicazione in G. U. 05/07/2000
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Tributi locali - Imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni (iciap) - Esercizio di attività in locali diversi, siti in un unico edificio o in edifici contigui o in complessi unitari, ovvero su aree contigue - Applicabilità dell'imposta in misura unica a favore di ciascun comune sul cui territorio sono ubicati gli insediamenti sulla base della superficie complessiva compresa nel territorio di ogni comune - Lamentata duplicazione dell'imposta, rispetto all'insediamento insistente in un unico comune, con conseguente disparità di trattamento tra insediamenti della stessa tipologia ed estensione - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

Testo
Menifesta inammissibilita' - per difetto di motivazione in ordine alla rilevanza - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 5, del d.l. 30 dicembre 1988, n. 549 (non convertito), reiterato con d.l 2 marzo 1989, n. 66 (convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144) censurato, in riferimento ali artt. 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui dispone che se lo stesso soggetto passivo esercita attivita' in locali diversi siti in unico edificio o in edifici contigui o in complessi produttivi unitari, ovvero su aree attrezzate contigue, l'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni (ICIAP) e' dovuta in misura unica a ciascun Comune sul cui territorio sono ubicati detti insediamenti, sulla base della superficie complessiva compresa nel territorio di ogni Comune. L.T.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte