Ordinanza 243/2000 (ECLI:IT:COST:2000:243)
Massima numero 25459
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
19/06/2000; Decisione del
19/06/2000
Deposito del 23/06/2000; Pubblicazione in G. U. 05/07/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Regione toscana - Edilizia residenziale pubblica - Assegnazione in locazione di alloggi compresi in stabili a regime condominiale - Versamento diretto delle spese a rimborso all'amministratore e azione in giudizio di quest'ultimo per il recupero nei confronti degli assegnatari inadempienti o morosi - Prospettata violazione del principio della riserva allo stato della materia giurisdizionale - Estraneità della disciplina denunciata a tale materia - Manifesta infondatezza della questione.
Regione toscana - Edilizia residenziale pubblica - Assegnazione in locazione di alloggi compresi in stabili a regime condominiale - Versamento diretto delle spese a rimborso all'amministratore e azione in giudizio di quest'ultimo per il recupero nei confronti degli assegnatari inadempienti o morosi - Prospettata violazione del principio della riserva allo stato della materia giurisdizionale - Estraneità della disciplina denunciata a tale materia - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 32, terzo comma, della legge della Regione Toscana 20 dicembre 1996, n. 96, censurato, in riferimento all'art. 108 della Costituzione, nella parte in cui prevede che, in caso di assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica compresi in stabili a regime condomminiale, le spese relative ai servizi definiti "a rimborso" (comprensive di quelle del riscaldamento) sono versate dagli assegnatari direttamente all'amministrazione del condominio, cui compete di agire anche in giudizio per il recupero delle spese suddette nei confronti degli assegnatari inadempienti o morosi. Va, infatti, osservato che: a) la disposizione denunciata non riguarda la materia della giurisdizione e quella processuale, ma la materia del diritto privato sostanziale; b) la censura di costituzionalita' proposta dal giudice rimettente e' limitata alla violazione, da parte del legislatore regionale, del principio della riserva alla potesta' legislativa dello Stato sotto il solo profilo del limite riferito alla materia della tutela giurisdizionale senza alcun riferimento al diverso e ulteriore profilo concernente il limite che la potesta' legislativa regionale incontra nella materia del diritto privato. Precedenti - sent. nn. 133/1998, 390/1996, 459/1995, 76/1995, 303/1994 sul principio secondo cui l'art. 108 della Costituzione riserva alla competenza del legislatore statale la materia della giurisdizione e quella processuale. - sent. nn. 326/1998, 82/1998, 307/1996, 462/1995. 408/1995, 441/1994 sul principio secondo cui e' riservata alla competenza del legislatore statale le materie del diritto privato. L.T.
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 32, terzo comma, della legge della Regione Toscana 20 dicembre 1996, n. 96, censurato, in riferimento all'art. 108 della Costituzione, nella parte in cui prevede che, in caso di assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica compresi in stabili a regime condomminiale, le spese relative ai servizi definiti "a rimborso" (comprensive di quelle del riscaldamento) sono versate dagli assegnatari direttamente all'amministrazione del condominio, cui compete di agire anche in giudizio per il recupero delle spese suddette nei confronti degli assegnatari inadempienti o morosi. Va, infatti, osservato che: a) la disposizione denunciata non riguarda la materia della giurisdizione e quella processuale, ma la materia del diritto privato sostanziale; b) la censura di costituzionalita' proposta dal giudice rimettente e' limitata alla violazione, da parte del legislatore regionale, del principio della riserva alla potesta' legislativa dello Stato sotto il solo profilo del limite riferito alla materia della tutela giurisdizionale senza alcun riferimento al diverso e ulteriore profilo concernente il limite che la potesta' legislativa regionale incontra nella materia del diritto privato. Precedenti - sent. nn. 133/1998, 390/1996, 459/1995, 76/1995, 303/1994 sul principio secondo cui l'art. 108 della Costituzione riserva alla competenza del legislatore statale la materia della giurisdizione e quella processuale. - sent. nn. 326/1998, 82/1998, 307/1996, 462/1995. 408/1995, 441/1994 sul principio secondo cui e' riservata alla competenza del legislatore statale le materie del diritto privato. L.T.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 108
Altri parametri e norme interposte