Ordinanza 244/2000 (ECLI:IT:COST:2000:244)
Massima numero 25460
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del  19/06/2000;  Decisione del  19/06/2000
Deposito del 26/06/2000; Pubblicazione in G. U. 05/07/2000
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Previdenza e assistenza - Ricongiunzione di periodi assicurativi - Liberi professionisti - Ricongiunzione, a fini pensionistici, presso l'inpdai dei periodi di iscrizione alla cassa di previdenza per ingegneri e architetti - Lamentata eccessiva onerosità della ricongiunzione, rispetto a quella stabilita per i lavoratori autonomi iscritti (o gia' iscritti) alle gestioni speciali presso l'inps - Prospettata disparità di trattamento tra liberi professionisti e lavoratori autonomi, con riduzione della garanzia previdenziale, anche in mancanza di alternative non onerose alla ricongiunzione - Sopravvenuta pronuncia della corte costituzionale, innovativa su alcuni profili della questione sollevata - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

Testo
Restituzione degli atti al giudice rimettente perche' - alla luce dell'intervenuta innovazione del quadro normativo per effetto della sentenza n. 161 del 1999, che ha dichiarato la parziale illegittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45 - valuti se sia tuttora rilevante la questione di legittimita', in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 2 della predetta legge n. 45 del 1990 "nella parte in cui, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, tale disposizione prevede modalita' di ricongiunzione dei periodi di contribuzione esistenti presso le diverse gestioni previdenziali difformi da quelle stabilite, per i lavoratori autonomi iscritti o stati iscritti alle gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall'INPS, dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29". v. sentenza n. 1/1999. M.R.M.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38  co. 2

Altri parametri e norme interposte