Ordinanza 245/2000 (ECLI:IT:COST:2000:245)
Massima numero 25462
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  19/06/2000;  Decisione del  19/06/2000
Deposito del 26/06/2000; Pubblicazione in G. U. 05/07/2000
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Circolazione stradale - Sospensione provvisoria della patente di guida - Opposizione al provvedimento prefettizio di sospensione - Attribuzione del relativo giudizio alla competenza del giudice civile, anziché a quella del giudice penale - Lamentata irragionevolezza della scelta legislativa - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 223, comma 5, ultima parte, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, denunciate in riferimento all'art. 3 della Costituzione nella parte in cui prevede che avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui al comma 3, e' ammessa opposizione ai sensi dell'art. 205 c.d.s. Nel quadro di un sistema che considera di carattere generale ed omnicomprensivo il rimedio oppositorio previsto dalla legge 24 novembre 1981 n. 689, caratterizzato da particolari poteri ufficiosi (artt. 22 ss. l. cit. richiamati dall'art. 205 c.d.s.), non e' infatti irragionevole la scelta effettuata dal legislatore di attribuire al giudice civile la competenza a conoscere della opposizione al provvedimento di cui si tratta (avente natura amministrativa e finalita' di immediata tutela della incolumita' pubblica): scelta che si iscrive in un indirizzo generale di alleggerire la giurisdizione penale da compiti non strettamente repressivi e punitivi. - v. le sentenze 330/1998 e 31/1996 sul giudizio di opposizione, 167/1998, 168/1998, 169/1998 e 889/1997 sul provvedimento di sospensione provvisoria della patente. M.R.M.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte