Ordinanza 247/2000 (ECLI:IT:COST:2000:247)
Massima numero 25468
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  19/06/2000;  Decisione del  19/06/2000
Deposito del 26/06/2000; Pubblicazione in G. U. 05/07/2000
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Edilizia e urbanistica - Concessione edilizia in sanatoria - Ricorso avverso il diniego della concessione - Mancata previsione della sospensione dell'azione penale fino alla definizione del ricorso - Lamentata, irrazionale e non giustificata, discriminazione tra quanti ottengano la sanatoria al termine dell'iter amministrativo e coloro che la ottengano all'esito del giudizio dinanzi al tribunale amministrativo, con lesione del diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione. - Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 22, primo comma. - Costituzione, artt. 3 e 24.

Testo
Manifesta infondatezza in riferimento agli artt. 3 e 24 Costituzione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 nella parte in cui non prevede la estensione della durata della sospensione dell'azione penale fino alla definizione dell'eventuale procedimento giurisdizionale originato dal ricorso avverso il diniego di rilascio della concessione edilizia. Analoga questione e' stata, infatti, gia' dichiarata, con ordinanza n. 309 del 1998, manifestamente infondata (con richiamo anche alla sentenza n. 85 del 1998) in riferimento ai medesimi parametri costituzionali con l'affermazione che sul piano costituzionale non si pone per il legislatore, come soluzione obbligata, la sospensione del procedimento penale, quando sia pendente dinanzi ad un altro giudice una controversia che debba risolvere una questione su un atto pregiudiziale alla definizione del primo processo; restando, comunque, "in facolta'" del giudice penale di sospendere il procedimento di pendenza del giudizio amministrativo sul diniego della licenza. Il che esclude anche la prospettata discriminazione tra chi ottenga la concessione edilizia in sanatoria al termine dell'iter amministrativo - in favore del quale opera la sospensione dell'azione penal per tutta la durata di tale iter - e chi la ottenga, invece, all'esito del giudizio conseguente a ricorso al TAR; e cio' anche a prescindere dalle possibili interpretazioni estensive della norma denunciata. - v. ordinanza n. 309/1998 e sentenza n. 85/1998 M.R.M.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte