Giustizia amministrativa - Ricorsi avverso atti emessi da organi centrali dello stato - Diritto vivente, in base all'interpretazione del consiglio di stato - - Tribunale amministrativo del Lazio come giudice territorialmente competente - Prospettata violazione del diritto di agire in giudizio, dei principi del giudice naturale e del decentramento della giustizia amministrativa - Difetto di legittimazione del giudice rimettente a proporre la questione - Manifesta inammissibilità.
Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' - in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 125, secondo comma, della Costituzione - dell'art. 3, secondo e terzo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 "nella parte in cui, secondo la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, individua nel Tribunale amministrativo regionale del Lazio il giudice territorialmente competente a giudicare sui ricorsi avverso i provvedimenti adottati da un organo centrale dello Stato, anche quando l'atto impugnato, sia rivolto esclusivamente ad un unico e determinato soggetto situabile in una data circoscrizione territoriale da un criterio di collegamento certo, preesistente ed obiettivo quale e' la residenza". Il TAR rimettente non era infatti (piu') legittimato a sollevare detta questione una volta che nel giudizio 'a quo' era gia' stato proposto dall'amministrazione ricorso per regolamento di competenza. - V. la sentenza n. 241/2000 e, con riguardo alla previa proposizione del regolamento di giurisdizione, nn. 239/1989, 173/1981, 43/1980. M.R.M.