Ordinanza 249/2000 (ECLI:IT:COST:2000:249)
Massima numero 25470
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
21/06/2000; Decisione del
21/06/2000
Deposito del 28/06/2000; Pubblicazione in G. U. 05/07/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Liberazione condizionale e semilibertà - Mancata previsione che i benefici possano essere concessi ai condannati per determinati delitti i quali non abbiano fruito di permessi premio, pur avendo raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto - Denunciata, ingiustificata e irragionevole, disparità di trattamento - Indeterminatezza assoluta della richiesta rivolta dal rimettente - Manifesta inammissibilità della questione.
Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Liberazione condizionale e semilibertà - Mancata previsione che i benefici possano essere concessi ai condannati per determinati delitti i quali non abbiano fruito di permessi premio, pur avendo raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto - Denunciata, ingiustificata e irragionevole, disparità di trattamento - Indeterminatezza assoluta della richiesta rivolta dal rimettente - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 - denunciato, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 27, terzo comma, 101, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non consentirebbe di concedere la liberazione condizionale e la semiliberta' ai condannati che, pur avendo raggiunto alla data di entrata in vigore della nuova disciplina restrittiva un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto e non abbiano goduto a tale data di permessi premio - in quanto, nel motivare la rilevanza della suddetta questione, il giudice 'a quo' non indica quale delle due misure egli intenderebbe in concreto applicare, pur trattandosi di misure non cumulabili ed alternative, per le quali la legge richiede diversi requisiti e condizioni di ammissione. Dal che l'incertezza assoluta del contenuto della questione. - Sulla sufficienza del conseguimento di un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto, v., peraltro, sentenza n. 137/1999. M.R.M.
Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 - denunciato, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 27, terzo comma, 101, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non consentirebbe di concedere la liberazione condizionale e la semiliberta' ai condannati che, pur avendo raggiunto alla data di entrata in vigore della nuova disciplina restrittiva un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto e non abbiano goduto a tale data di permessi premio - in quanto, nel motivare la rilevanza della suddetta questione, il giudice 'a quo' non indica quale delle due misure egli intenderebbe in concreto applicare, pur trattandosi di misure non cumulabili ed alternative, per le quali la legge richiede diversi requisiti e condizioni di ammissione. Dal che l'incertezza assoluta del contenuto della questione. - Sulla sufficienza del conseguimento di un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto, v., peraltro, sentenza n. 137/1999. M.R.M.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 25
co. 2
Costituzione
art. 27
co. 3
Costituzione
art. 101
co. 2
Altri parametri e norme interposte