Sentenza 250/2000 (ECLI:IT:COST:2000:250)
Massima numero 25471
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del  22/06/2000;  Decisione del  22/06/2000
Deposito del 03/07/2000; Pubblicazione in G. U. 05/07/2000
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Donazione - Revocazione - Revocabilità della donazione in caso di sopravvenuto riconoscimento di un figlio naturale - Condizione che il riconoscimento sia intervenuto entro un biennio dalla donazione - Irragionevolezza della limitazione temporale, contrastante con il principio della tutela dei figli nati fuori del matrimonio e lesiva del principio di eguaglianza, per disparità di trattamento rispetto alla ipotesi della sopravvenienza di figli legittimi - Illegittimita' costituzionale 'in parte qua'.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 803, primo comma, del codice civile, nella parte in cui prevede che - in caso di sopravvenienza di un figlio naturale - la donazione possa essere revocata solo se il riconoscimento del figlio sia intervenuto entro due anni dalla donazione, in quanto detta norma, espressione del tradizionale disfavore verso la filiazione naturale, appare incompatibile con il principio dettato dall'art. 30, terzo comma, della Costituzione, che vuole assicurata ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima, e viola nel contempo anche l'art. 3 della Costituzione sotto i due concorrenti profili, della disparita' di trattamento rispetto alla possibilita' di revocazione della donazione concessa senza limiti al genitore legittimo (ed anche all'adottante) in seguito alla sopravvenienza di figli legittimi, e della palese irragionevolezza.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 30  co. 3

Altri parametri e norme interposte