Ordinanza 251/2000 (ECLI:IT:COST:2000:251)
Massima numero 25472
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  22/06/2000;  Decisione del  22/06/2000
Deposito del 03/07/2000; Pubblicazione in G. U. 12/07/2000
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Espropriazione per pubblica utilità - Occupazione illegittima di terreni - Liquidazione del danno - Carenza assoluta di motivazione dell'ordinanza di rimessione, in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione - Manifesta inammissibilità.

Testo
Manifesta inammissibilita', per difetto assoluto di motivazione dell'atto di rimessione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5-bis, comma 7-bis del d.l 12 luglio 1992, n. 333 (convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359), introdotto dall'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che disciplina la liquidazione del danno per occupazioni illegittime di suoli per pubblica utilita'.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 42

Costituzione  art. 28

Altri parametri e norme interposte