Ordinanza 252/2000 (ECLI:IT:COST:2000:252)
Massima numero 25474
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  22/06/2000;  Decisione del  22/06/2000
Deposito del 03/07/2000; Pubblicazione in G. U. 12/07/2000
Massime associate alla pronuncia:  25473


Titolo
Previdenza e assistenza - Classificazione delle imprese a fini previdenziali - Regime transitorio - Validità degli inquadramenti fissati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 88 del 1989 - Lamentata discriminazione tra imprese operanti nello stesso territorio e nello stesso settore, sulla base della sola data di inizio della rispettiva attività - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 49, comma 3, seconda parte, della legge 9 marzo 1989, n. 88 e dell'art. 2, comma 215, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sollevata, in riferimento agli artt. 1, 3 e 41 Cost., con riguardo al regime transitorio di classificazione delle imprese ai fini previdenziali; regime peraltro cessato (a decorrere dal primo gennaio 1997) anche a seguito dell'auspicio rivolto dalla Corte costituzionale (con sentenza n. 378 del 1994), al quale il legislatore si e' adeguato con la previsione dell'art. 2, comma 215, della legge n. 662 del 1996 fissando, appunto, la data anzidetta (del primo gennaio 1997). Non sussiste, infatti, una ragione vincolante che induca a ritenere che tale ultima data dovesse essere fissata in un momento precedente, ovvero nel lasso di tempo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge n. 88 del 1989 e la data della pronunzia n. 378 del 1994, dal momento che tale sentenza non ha ritenuto incostituzionale la disposizione allora, e tuttora, denunciata dell'art. 49, comma 3, della legge n. 88 del 1989.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 1

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 41

Altri parametri e norme interposte