Ordinanza 258/2000 (ECLI:IT:COST:2000:258)
Massima numero 25477
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GUIZZI - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
03/07/2000; Decisione del
03/07/2000
Deposito del 06/07/2000; Pubblicazione in G. U. 12/07/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Impiego pubblico - Pignoramento e cessione degli stipendi - Possibilità di pignoramento, che segue alla cessazione volontaria della retribuzione, nei limiti della differenza tra la meta' dello stipendio e la quota ceduta - Dedotta, irragionevole, disparità di trattamento rispetto alla disciplina delle retribuzioni dei lavoratori privati (per i quali opera il limite massimo del quinto dello stipendio, 'ex art. 545 cod. proc. civ.) - Erroneo presupposto interpretativo assunto dal rimettente - Manifesta infondatezza della questione.
Impiego pubblico - Pignoramento e cessione degli stipendi - Possibilità di pignoramento, che segue alla cessazione volontaria della retribuzione, nei limiti della differenza tra la meta' dello stipendio e la quota ceduta - Dedotta, irragionevole, disparità di trattamento rispetto alla disciplina delle retribuzioni dei lavoratori privati (per i quali opera il limite massimo del quinto dello stipendio, 'ex art. 545 cod. proc. civ.) - Erroneo presupposto interpretativo assunto dal rimettente - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 Costituzione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 68, secondo comma, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 - nella parte in cui introdurrebbe, per i dipendenti pubblici, un trattamento deteriore rispetto a quello previsto per i pubblici privati in tema di coesistenza tra pignoramento e cessione volontaria della retribuzione - in quanto, come gia' chiarito dalla sentenza n. 220 del 1991 - la norma denunciata puo' essere diversamente interpretata, in modo costituzionalmente compatibile, nel senso che l'unico effettivo profilo di differenziazione della disciplina della materia da essa introdotto, nei confronti dei pubblici dipendenti, sia non a sfavore ma a vantaggio dei medesimi, cui si limita ad apprestare la ulteriore garanzia di uno sbarramento della somma massima pignorabile.
Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 Costituzione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 68, secondo comma, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 - nella parte in cui introdurrebbe, per i dipendenti pubblici, un trattamento deteriore rispetto a quello previsto per i pubblici privati in tema di coesistenza tra pignoramento e cessione volontaria della retribuzione - in quanto, come gia' chiarito dalla sentenza n. 220 del 1991 - la norma denunciata puo' essere diversamente interpretata, in modo costituzionalmente compatibile, nel senso che l'unico effettivo profilo di differenziazione della disciplina della materia da essa introdotto, nei confronti dei pubblici dipendenti, sia non a sfavore ma a vantaggio dei medesimi, cui si limita ad apprestare la ulteriore garanzia di uno sbarramento della somma massima pignorabile.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte