Ordinanza 260/2000 (ECLI:IT:COST:2000:260)
Massima numero 25479
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  03/07/2000;  Decisione del  03/07/2000
Deposito del 06/07/2000; Pubblicazione in G. U. 12/07/2000
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Imposta sul valore aggiunto (iva) - Accertamento e riscossione - Potere degli uffici di richiedere agli istituti di credito copia dei conti intrattenuti con i contribuenti - Lamentato difetto di imparzialità, nonche' dedotta disparita' di trattamento rispetto ad altre asseritamente identiche situazioni, in contrasto inoltre con il principio di capacita' contributiva - Discrezionalità legislativa in tema di tutela del segreto bancario - Insussistenza dei vizi lamentati - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 Costituzione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 51, secondo comma, numero 2 e numero 7, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato, da ultimo, dall'art. 18 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in quanto consentono alla amministrazione finanziaria di acquisire mediante richiesta alle aziende di credito la documentazione relativa ai conti con esse intrattenuti dal contribuente. Premesso infatti che, come gia' chiarito dalla sentenza n. 51 del 1992, la protezione del segreto bancario e' rimessa alle scelte discrezionali del legislatore, il quale e' tenuto ad un non irragionevole apprezzamento dei fini di utilita' sociale e dei doveri inderogabili di solidarieta' primo fra tutti quello di concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacita' contributiva, non risultano, in particolare, comunque, violati: a) l'art. 3, in quanto - contrariamente alla apodittica diversa prospettazione del giudice 'a quo' - norme sostanzialmente analoghe a quelle denunciate sono previste ai fini dell'accertamento, nei confronti di tutti i contribuenti, delle imposte sui redditi (cfr. 32, primo comma, numeri 2 e 7, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come modificati, anch'essi, dal medesimo art. 18 della legge 30 dicembre 1991, n. 413); b) l'art. 24, essendo il contribuente tempestivamente informato delle richieste di acquisizione delle copie dei conti, e potendo egli esercitare pienamente, gia' in sede amministrativa, e quindi in sede giurisdizionale, il suo diritto a fornire documenti, dati, notizie e chiarimenti idonei a dimostrare che le risultanze dei conti non sono in contrasto con le dichiarazioni presentate o che esse non riguardano operazioni imponibili; c) l'art. 53, perche' il valore presuntivo assegnato dalla legge alle risultanze dei conti, con presunzione sempre suscettibile di prova contraria, si fonda ragionevolmente sul carattere oggettivo di dette risultanze, relative a rapporti facenti capo al contribuente.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte