Ordinanza 261/2000 (ECLI:IT:COST:2000:261)
Massima numero 25480
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del  03/07/2000;  Decisione del  03/07/2000
Deposito del 06/07/2000; Pubblicazione in G. U. 12/07/2000
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Circolazione stradale - Assicurazione obbligatoria - Responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli - Coniuge trasportato che sia in regime di comunione dei beni con il conducente del veicolo responsabile del sinistro - Esclusione dalla garanzia assicurativa - Lamentato, ingiustificato e deteriore, trattamento, rispetto al coniuge legale, e in relazione alle situazioni anteriori o successive alla direttiva comunitaria in materia - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
Manifesta infondatezza, in relazione agli artt. 3, 10 e 11 Costituzione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, lettera a), della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nella formulazione precedente alla modifica legislativa apportata dall'art. 28 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, "nella parte in cui esclude dal diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile, stipulati ai sensi della legge n. 990 del 1969, il coniuge trasportato in regime di comunione dei beni con il conducente del veicolo responsabile del sinistro". Non sussiste infatti la denunciata disparita' di trattamento in danno del coniuge perche' - come gia' chiarito, con la sentenza n. 301 del 1996 e con l'ordinanza n. 76 del 1997 (che hanno gia' escluso la fondatezza di questione sostanzialmente identiche) - il diniego di risarcibilita' nel caso in esame, risulta intimamente connesso alla sussistenza della (con) titolarita', in capo al coniuge, in regime di comunione dei beni, del diritto sul veicolo, che lo attrae nell'area dei soggetti responsabili per la circolazione dei veicoli ai sensi dell'art. 2054 cod. civ. Ne' risultano violati gli artt. 10 e 11 della Costituzione, poiche' la modifica della norma denunciata (con estensione della copertura assicurativa a qualunque passeggero diverso dal conducente) ad opera dell'art. 28 della legge n. 142 del 1992 e' avvenuta proprio in attuazione del principio, in tal senso, fissato dall'art. 1 della terza direttiva CEE n. 90/232 ed entro il termine, del 31 dicembre 1992, ivi, all'uopo, fissato.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 10

Costituzione  art. 11

Altri parametri e norme interposte