Sentenza 262/2000 (ECLI:IT:COST:2000:262)
Massima numero 25488
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GUIZZI - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
06/07/2000; Decisione del
06/07/2000
Deposito del 11/07/2000; Pubblicazione in G. U. 19/07/2000
Massime associate alla pronuncia:
25487
Titolo
Espropriazione per pubblica utilita' - Indennità di espropriazione - Mancata previsione della cessione volontaria del bene espropriato per fatto e colpa ritenuti non ascrivibili all'espropriando - Prezzo commisurato all'indennità di esproprio con riduzione del quaranta per cento - Prospettata irragionevole equiparazione di situazioni diverse, con violazione del diritto di difesa e del diritto al giusto indennizzo - Non fondatezza della questione.
Espropriazione per pubblica utilita' - Indennità di espropriazione - Mancata previsione della cessione volontaria del bene espropriato per fatto e colpa ritenuti non ascrivibili all'espropriando - Prezzo commisurato all'indennità di esproprio con riduzione del quaranta per cento - Prospettata irragionevole equiparazione di situazioni diverse, con violazione del diritto di difesa e del diritto al giusto indennizzo - Non fondatezza della questione.
Testo
L'art. 5 'bis' del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359 - sia pure in via temporanea fino alla emanazione di una (sempre auspicata) organica disciplina per tutte le espropriazioni per opere ed interventi pubblici o di pubblica utilita' - detta una disciplina generale per la determinazione della indennita' di espropriazione per le aree edificabili lasciando all'espropriato la facolta' di scelta tra il sistema di determinazione in via autoritativa accompagnato da adeguati strumenti di tutela giurisdizionale (in base al quale, in via normale, la suddetta indennita' e' pari al 60% della media - c.d. semisomma - del valore venale e del valore di redditivita' del bene, quest'ultimo corrispondente al decuplo del reddito - coacervo per dieci anni - considerato ai fini tributari) e la cessione volontaria del bene (che consente di ottenere una somma pari al 100% della media sopraspecificata e che e' stata prevista al fine di ridurre il contenzioso). Tale disciplina non comporta alcuna lesione di principi di razionalita'-equita'e di tutela dei diritti e delle facolta' di agire avanti alle autorita' competenti da parte del soggetto espropriato. Va, pertanto, dichiarata non fondata la questione di legittimita' costituzionale del suddetto art. 5 'bis', comma 1, censurato - in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 113, primo comma e 42, terzo comma, della Costituzione - nella parte in cui stabilisce la riduzione del 40% dell'importo dovuto a titolo di indennita' di espropriazione di aree edificabili prevedendo la medesima disciplina sia per coloro che non abbiano accettato di stipulare la cessione volontaria pur in presenza di una offerta legittimamente computata, sia per coloro che non siano stati posti in condizione di stipulare tale cessione per un comportamento illegittimo della controparte, menomando, cosi', in modo eccessivo il diritto di difesa di tali ultimi soggetti sottoposti a rischi ingiustificati per la proposizione delle azioni giudiziarie volte e tutelare il proprio diritto alla conclusione di una cessione volontaria alle condizioni di legge. Precedenti: - sent. n. 5/1960, 15/1976 e 216/1990 nelle quali e' stata esclusa la violazione degli artt. 3, 42, terzo comma, 47 e 53 della Costituzione da parte della originaria disciplina dettata dall'art. 13, terzo comma, della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 in materia di indennita' di esproprio per le aree edificabili. - sent. nn. 283 e 442/1993, n. 369/1996, n. 148/1999 e ord. n. 414/1993 nelle quali e' stata esclusa la violazione dei suindicati parametri costituzionali con riferimento all'attuale sistema di determinazione della suddetta indennita'.
L.T.
L'art. 5 'bis' del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359 - sia pure in via temporanea fino alla emanazione di una (sempre auspicata) organica disciplina per tutte le espropriazioni per opere ed interventi pubblici o di pubblica utilita' - detta una disciplina generale per la determinazione della indennita' di espropriazione per le aree edificabili lasciando all'espropriato la facolta' di scelta tra il sistema di determinazione in via autoritativa accompagnato da adeguati strumenti di tutela giurisdizionale (in base al quale, in via normale, la suddetta indennita' e' pari al 60% della media - c.d. semisomma - del valore venale e del valore di redditivita' del bene, quest'ultimo corrispondente al decuplo del reddito - coacervo per dieci anni - considerato ai fini tributari) e la cessione volontaria del bene (che consente di ottenere una somma pari al 100% della media sopraspecificata e che e' stata prevista al fine di ridurre il contenzioso). Tale disciplina non comporta alcuna lesione di principi di razionalita'-equita'e di tutela dei diritti e delle facolta' di agire avanti alle autorita' competenti da parte del soggetto espropriato. Va, pertanto, dichiarata non fondata la questione di legittimita' costituzionale del suddetto art. 5 'bis', comma 1, censurato - in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 113, primo comma e 42, terzo comma, della Costituzione - nella parte in cui stabilisce la riduzione del 40% dell'importo dovuto a titolo di indennita' di espropriazione di aree edificabili prevedendo la medesima disciplina sia per coloro che non abbiano accettato di stipulare la cessione volontaria pur in presenza di una offerta legittimamente computata, sia per coloro che non siano stati posti in condizione di stipulare tale cessione per un comportamento illegittimo della controparte, menomando, cosi', in modo eccessivo il diritto di difesa di tali ultimi soggetti sottoposti a rischi ingiustificati per la proposizione delle azioni giudiziarie volte e tutelare il proprio diritto alla conclusione di una cessione volontaria alle condizioni di legge. Precedenti: - sent. n. 5/1960, 15/1976 e 216/1990 nelle quali e' stata esclusa la violazione degli artt. 3, 42, terzo comma, 47 e 53 della Costituzione da parte della originaria disciplina dettata dall'art. 13, terzo comma, della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 in materia di indennita' di esproprio per le aree edificabili. - sent. nn. 283 e 442/1993, n. 369/1996, n. 148/1999 e ord. n. 414/1993 nelle quali e' stata esclusa la violazione dei suindicati parametri costituzionali con riferimento all'attuale sistema di determinazione della suddetta indennita'.
L.T.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 1
Costituzione
art. 113
co. 1
Costituzione
art. 42
co. 3
Altri parametri e norme interposte