Sentenza 263/2000 (ECLI:IT:COST:2000:263)
Massima numero 25484
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
06/07/2000; Decisione del
06/07/2000
Deposito del 11/07/2000; Pubblicazione in G. U. 19/07/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Reati militari - Violata consegna - Militare in servizio di guardia (nella specie, svolgente il servizio in abiti civili) - Sanzione della reclusione militare, fino a un anno - Prospettato contrasto con il principio di legalità e di tassativita' e determinatezza della fattispecie criminosa, con pregiudizio del diritto di difesa e in violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale, del principio di eguaglianza e del principio di offensivita' - Non fondatezza della questione.
Reati militari - Violata consegna - Militare in servizio di guardia (nella specie, svolgente il servizio in abiti civili) - Sanzione della reclusione militare, fino a un anno - Prospettato contrasto con il principio di legalità e di tassativita' e determinatezza della fattispecie criminosa, con pregiudizio del diritto di difesa e in violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale, del principio di eguaglianza e del principio di offensivita' - Non fondatezza della questione.
Testo
Il termine "consegna" nell'ambito della ordinamento militare e' sempre stato inteso in una accezione fortemente tecnica che lo rende oltremodo preciso e per nulla indeterminato. Ne consegue che il delitto di violata consegna, previsto dall'art. 120 cod. pen. mil. pace e diretto a salvaguardare l'efficienza di servizi determinati (che il legislatore ha inteso garantire rendendone rigide e tassative le modalita' di esecuzione da parte del militare comandato) risponde al requisito dell'offeisivita' in astratto (da intendere come limite di rango costituzionale alla discrezionalita' del legislatore in materia di previsione delle fattispecie penalmente rilevanti) in quanto e' di per se' suscettibile di ledere interessi di rilievo costituzionale riconducibili ai valori epsressi dall'art. 52 della Costituzione. Ne' puo' rilevare, in contrario, che sia demandato all'autorita' giudiziaria militare l'accertamento della sussistenza dei presupposti che identificano, in concreto, la consegna e rendono l'inadempimento del militare ad essa idoneo a pregiudicare l'integrita' del bene protetto. Va, pertanto, dichiarata non fondata la questione di legittimita' costituzionale del citato art. 120 cod. pen. mil. pace, censurato - in riferimento agli artt. 25, 24, 112, 13 e 3 della Costituzione - in quanto nella sua formulazione non sarebbe idoneo ad assicurare il rispetto del principio di legalita' inteso come tassativita'-determinatezza delle norme incriminatrici (e, quindi, nella prospettazione del rimettente violerebbe, nonostante la pluralita' dei parametri costituzionali richiamati, il principio di cui all'art. 25, secondo comma, della Costituzione). Precedenti - sent. n. 360/1995 ove e' stato affermato il principio secondo cui l'offensivita' in astratto deve essere intesa come limite di rango costituzionale alla discrezionalita' del legislatore in materia di previsione delle fattispecie penalmente rilevanti che spetta a questa Corte considerare. - sent. n. 360/1995, n. 247/1997, n. 133/1992, n. 333/1991 e 144/1991 nelle quali e' stato affermato che l'art. 25 della Costituzione postula un ininterrotto operare del principio di offensivita' dal momento dell'astratta predisposizione della norma incriminatrice a quello della sua applicazione concreta da parte del giudice (cui compete soltanto di impedire, con un prudente apprezzamento della lesivita' in concreto, una arbitraria e illegittima dilatazione della sfera dei fatti da ricondurre al modello legale). L.T.
Il termine "consegna" nell'ambito della ordinamento militare e' sempre stato inteso in una accezione fortemente tecnica che lo rende oltremodo preciso e per nulla indeterminato. Ne consegue che il delitto di violata consegna, previsto dall'art. 120 cod. pen. mil. pace e diretto a salvaguardare l'efficienza di servizi determinati (che il legislatore ha inteso garantire rendendone rigide e tassative le modalita' di esecuzione da parte del militare comandato) risponde al requisito dell'offeisivita' in astratto (da intendere come limite di rango costituzionale alla discrezionalita' del legislatore in materia di previsione delle fattispecie penalmente rilevanti) in quanto e' di per se' suscettibile di ledere interessi di rilievo costituzionale riconducibili ai valori epsressi dall'art. 52 della Costituzione. Ne' puo' rilevare, in contrario, che sia demandato all'autorita' giudiziaria militare l'accertamento della sussistenza dei presupposti che identificano, in concreto, la consegna e rendono l'inadempimento del militare ad essa idoneo a pregiudicare l'integrita' del bene protetto. Va, pertanto, dichiarata non fondata la questione di legittimita' costituzionale del citato art. 120 cod. pen. mil. pace, censurato - in riferimento agli artt. 25, 24, 112, 13 e 3 della Costituzione - in quanto nella sua formulazione non sarebbe idoneo ad assicurare il rispetto del principio di legalita' inteso come tassativita'-determinatezza delle norme incriminatrici (e, quindi, nella prospettazione del rimettente violerebbe, nonostante la pluralita' dei parametri costituzionali richiamati, il principio di cui all'art. 25, secondo comma, della Costituzione). Precedenti - sent. n. 360/1995 ove e' stato affermato il principio secondo cui l'offensivita' in astratto deve essere intesa come limite di rango costituzionale alla discrezionalita' del legislatore in materia di previsione delle fattispecie penalmente rilevanti che spetta a questa Corte considerare. - sent. n. 360/1995, n. 247/1997, n. 133/1992, n. 333/1991 e 144/1991 nelle quali e' stato affermato che l'art. 25 della Costituzione postula un ininterrotto operare del principio di offensivita' dal momento dell'astratta predisposizione della norma incriminatrice a quello della sua applicazione concreta da parte del giudice (cui compete soltanto di impedire, con un prudente apprezzamento della lesivita' in concreto, una arbitraria e illegittima dilatazione della sfera dei fatti da ricondurre al modello legale). L.T.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 112
Costituzione
art. 13
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte