Sentenza 91/2022 (ECLI:IT:COST:2022:91)
Massima numero 44808
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMATO  - Redattrice NAVARRETTA
Udienza Pubblica del  08/03/2022;  Decisione del  08/03/2022
Deposito del 11/04/2022; Pubblicazione in G. U. 13/04/2022
Massime associate alla pronuncia:  44805  44806  44807


Titolo
Appalti pubblici - In genere - Settore dei beni culturali - Divieto di subappalto - Omessa previsione - Denunciata irragionevolezza e violazione del principio di tutela del paesaggio - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 015001).

Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Molise, sez. prima, in riferimento agli artt. 3 e 9, Cost. - degli artt. 105 e 146 del d.lgs. n. 50 del 2016, nella parte in cui non prevedono, per il settore dei beni culturali, il divieto di subappalto. Mentre il previsto divieto di avvalimento, evocato dal rimettente come tertium comparationis, intende assicurare che i lavori vengano direttamente eseguiti da chi abbia la qualificazione richiesta e i mezzi e le risorse necessari a preservare detta categoria di beni, il subappalto - pur condividendo con il detto istituto taluni caratteri e finalità, come il favor partecipationis - si connota per una disciplina che già garantisce la tutela dei beni culturali, ove siano oggetto del contratto. Pertanto, senza una giustificazione riconducibile alla protezione di questi ultimi, la mancanza del detto divieto non solo non contrasta con i parametri evocati ma, al contrario, la sua previsione potrebbe tradursi in una compressione del principio della concorrenza oltre che dell'autonomia privata.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  18/04/2016  n. 50  art. 105  co. 

decreto legislativo  18/04/2016  n. 50  art. 146  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 9

Altri parametri e norme interposte