Ordinanza 266/2000 (ECLI:IT:COST:2000:266)
Massima numero 25489
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
06/07/2000; Decisione del
06/07/2000
Deposito del 11/07/2000; Pubblicazione in G. U. 19/07/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Enti locali - Deliberazioni autorizzative di spesa - Nullità ed inefficacia nei confronti dell'amministrazione (ai sensi dell'art. 23 del d.l. 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144) - Acquisizione di beni e servizi - Possibilità di riconoscimento dei debiti fuori bilancio - Mancata previsione della efficacia retroattiva della disposizione - Lamentata disparita' di trattamento - Erroneità del presupposto interpretativo assunto dal rimettente - Manifesta infondatezza della questione.
Enti locali - Deliberazioni autorizzative di spesa - Nullità ed inefficacia nei confronti dell'amministrazione (ai sensi dell'art. 23 del d.l. 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144) - Acquisizione di beni e servizi - Possibilità di riconoscimento dei debiti fuori bilancio - Mancata previsione della efficacia retroattiva della disposizione - Lamentata disparita' di trattamento - Erroneità del presupposto interpretativo assunto dal rimettente - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 d.lgs. 15 settembre 1997, n. 342, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui ha sostituito la lettera 'e' del comma 1 dell'art. 37 del d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 senza efficacia retroattiva (a far tempo dall'entrata in vigore della normativa di cui al d.l. 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144). Va, infatti, osservato che e' erroneo il presupposto ermeneutico sul quale la questione si fonda, consistente nell'affermata inapplicabilita' della disciplina recata dall'art. 5 impugnato o fattispecie di acquisizione di beni o servizi da parte degli enti locali avvenute prima dell'entrata in vigore della disposizione stessa. Al contrario, infatti, tale disposizione ammettendo il riconoscimento 'ex post', da parte degli enti locali, di debiti fuori bilancio per acquisizione di beni e servizi avvenuta in violazione degli obblighi di natura contabile previsti dall'art. 35 del d.lgs. n. 77 del 1995, si riferisce a tutte le fattispecie il cui fatto costitutivo puo' collocarsi in qualsiasi tempo successivo all'introduzione legislativa degli obblighi di natura contabile a carico degli amministratori o funzionari degli enti locali avvenuta con l'art. 23 del citato d.l. n. 66 del 1989 (che sono stati sostanzialmente confermati e aggravati dall'art. 35 d.lgs. n. 77 del 1995). L.T.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 d.lgs. 15 settembre 1997, n. 342, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui ha sostituito la lettera 'e' del comma 1 dell'art. 37 del d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 senza efficacia retroattiva (a far tempo dall'entrata in vigore della normativa di cui al d.l. 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144). Va, infatti, osservato che e' erroneo il presupposto ermeneutico sul quale la questione si fonda, consistente nell'affermata inapplicabilita' della disciplina recata dall'art. 5 impugnato o fattispecie di acquisizione di beni o servizi da parte degli enti locali avvenute prima dell'entrata in vigore della disposizione stessa. Al contrario, infatti, tale disposizione ammettendo il riconoscimento 'ex post', da parte degli enti locali, di debiti fuori bilancio per acquisizione di beni e servizi avvenuta in violazione degli obblighi di natura contabile previsti dall'art. 35 del d.lgs. n. 77 del 1995, si riferisce a tutte le fattispecie il cui fatto costitutivo puo' collocarsi in qualsiasi tempo successivo all'introduzione legislativa degli obblighi di natura contabile a carico degli amministratori o funzionari degli enti locali avvenuta con l'art. 23 del citato d.l. n. 66 del 1989 (che sono stati sostanzialmente confermati e aggravati dall'art. 35 d.lgs. n. 77 del 1995). L.T.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte