Ordinanza 267/2000 (ECLI:IT:COST:2000:267)
Massima numero 25490
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del  06/07/2000;  Decisione del  06/07/2000
Deposito del 11/07/2000; Pubblicazione in G. U. 19/07/2000
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Regione lombardia - Sanità - Consiglio dei sanitari delle aziende sanitarie locali e ospedaliere - Elezione dei componenti - Esclusione del personale tecnico della riabilitazione dall'elettorato attivo e passivo - Assunta violazione del principio di eguaglianza e di ragionevolezza, e del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione - Sopravvenuta promulgazione di una nuova legge regionale incidente sulla materia - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

Testo
Restituzione degli atti al giudice rimettente perche' valuti - alla luce dello 'ius superveniens' rappresentato dall'art. 1, comma 38, della legge della Regione Lombardia 27 marzo 2000, n. 38 (che ha modificato la composizione del consiglio dei sanitari dell'Aziende sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere) - la perdurante rilevanza delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1 e 6, comma 3, della legge della Regione Lombardia 30 gennaio 1998, n. 2, censurati - in riferimento agli artt. 3, 46, 97 e 117 della Costituzione - nella parti in cui escludono il personale tecnico della riabilitazione dal diritto di elettorato attivo e passivo per l'elezione dei componenti del consiglio dei sanitari rispettivamente delle Aziende sanitarie locali con presidi ospedalieri a gestione diretta, delle Aziende ospedaliere e delle Aziende sanitarie locali senza presidi ospedalieri a gestione diretta. L.T.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 46

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte