Ordinanza 268/2000 (ECLI:IT:COST:2000:268)
Massima numero 25491
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del  06/07/2000;  Decisione del  06/07/2000
Deposito del 11/07/2000; Pubblicazione in G. U. 19/07/2000
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Decreto di citazione a giudizio - Nullita' - Mancata previsione della nullità anche quando non è stata data comunque la possibilita' all'indagato di sottoporsi liberamente e validamente all'interrogatorio - Prospettata lesione del diritto alla difesa nonché irragionevole disparita' di trattamento, rispetto ai soggetti messi in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa attraverso l'interrogatorio - Sopravvenuta legge di modifica della disposizione denunciata - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

Testo
Restituzione degli atti al giudice rimettente perche' valuti - alla luce dello 'ius superveniens' rappresentato dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 (che ha introdotto una complessiva modifica della disciplina processuale 'de qua', in una prospettiva contraria a quella cui mira il rimettente stesso) - la perdurante rilevanza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 555, comma 2, cod. proc. pen., censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la nullita' del decreto di citazione a giudizio, oltre che nell'ipotesi, in esso considerata, in cui non sia stato emesso l'invito a presentarsi per rendere interrogatorio ai sensi dell'art. 375, comma 3, cod. proc. pen., "anche quando non e' stata data comunque la possibilita' dell'indagato di sottoporsi liberamente e validamente all'interrogatorio". L.T.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte